L’imposta sui servizi digitali (DIGITAL TAX) in Italia – Ultimi aggiornamenti

La Digital Tax italiana (l’imposta sui servizi digitali conosciuta anche come Web Tax o Digital Service Tax – DST) introdotta dalla Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (Legge Finanziaria 2019) al fine di tassare i profitti dei grandi attori dell’economia digitale come Facebook, Amazon, Apple e Google ha subito delle modifiche importanti per mezzo della Finanziaria per l’anno 2020 (Legge 27 Dicembre 2019, n. 160).

Le differenze con la Legge Finanziaria 2020

Innanzitutto, la nuova Digital Tax è in vigore e pienamente applicabile a partire dal 1 Gennaio 2020, senza necessità di decreti attuativi.

Come è noto, la Legge Finanziaria 2019 aveva sospeso l’applicazione dell’imposta fino alla pubblicazione – mai avvenuta – dei decreti attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (si veda il nostro il nostro precedente articolo sulla Web tax italiana).

Inoltre, in base alla nuova Digital Tax 2020, i giganti del web il cui fatturato mondiale e italiano nell’anno solare precedente (ossia il 2019) al periodo d’imposta considerato (ossia il 2020) sia uguale o superiore alle soglie previste dalla legge (ossia rispettivamente 750 milioni di euro di fatturato globale e 5 milioni e 500 mila euro di fatturato in Italia) dovranno pagare nel 2021 l’imposta sui profitti generati nell’anno 2020 (v. infra Contabilizzazione dei ricavi soggetti a tassazione).

In secondo luogo, la nuova Digital Tax prevede una norma detta “sunset clause” [1], in base  alla quale il legislatore italiano decreta l’abrogazione immediata e di diritto dell’imposta sui servizi digitali alla data di entrata in vigore di una Digital Tax internazionale concordata tra i paesi dell’OCSE (per approfondire tale argomento, si veda l’articolo (in inglese) sull’interim report 2018 dell’OCSE nonché il nostro articolo sullo stato di avanzamento della Digital Tax a livello internazionale).

Pertanto, la Digital Tax italiana così come prevista dalla Legge Finanziaria 2020 durerà fintanto che il quadro internazionale sulla questione della tassazione dell’economia digitale rimarrà indefinito.

Le novità della Digital Tax italiana

In particolare, la Legge Finanziaria per il 2020 indica in modo tassativo i servizi che NON sono considerati digitali, ossia:

  1. la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  2. la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore dei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario; 
  3. la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale e’ quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, di servizi di comunicazione o di servizi di pagamento;
  4. la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire una serie di servizi bancari e finanziari ossia:
      • i sistemi dei regolamenti interbancari o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
      • le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici ossia i soggetti che professionalmente negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei propri clienti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione; 
      • le attività’ di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
      • le sedi di negoziazione all’ingrosso ossia le sedi di negoziazione di strumenti finanziari dove in base alle regole poste dal gestore, sono ammesse soltanto le negoziazioni tra operatori che impegnano posizioni proprie, ovvero nel caso di soggetti abilitati, le negoziazioni nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta, con posizioni proprie, ordini di clienti professionali; 
      • le controparti centrali ossia le persone giuridiche che si interpongono tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;
      • i depositari centrali ossia le persone giuridiche che operano un sistema di regolamento titoli (servizio di regolamento) e almeno uno dei servizi seguenti:

a) registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili (servizio di notariato).

b)fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (servizio di gestione accentrata).

5. la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati al numero 4);

lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché’ la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività’ connessa.

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Il criterio della territorialità

Un’altra novità riguarda la definizione del criterio di territorialità applicabile al fine di determinare l’applicabilità dell’imposta o meno ai servizi digitali previsti dalla legge (per i servizi soggetti a tassazione, v. infra le modalità di calcolo dell’imponibile assoggettato all’imposta digitale) con riguardo alla localizzazione del dispositivo dell’utente. 

In effetti, la Legge n. 145/2018 inizialmente si limitava ad indicare le fattispecie in cui l’utente si considera localizzato nel territorio dello stato italiano (si veda ancora il nostro precedente articolo sulla Web tax italiana), senza tuttavia definire in che modo il dispositivo utilizzato viene localizzato nel territorio dello stato.

A tal proposito, la Legge Finanziaria 2020 indica che la localizzazione del cliente del servizio digitale avviene tramite l’indirizzo del protocollo internet (indirizzo IP) del dispositivo utilizzato ovvero in base ad un altro sistema di geolocalizzazione.

Un’ulteriore novità riguarda le modalità di calcolo dell’imponibile assoggettato all’imposta digitale.

Infatti, fermo restando che i ricavi imponibili vengono determinati al lordo dei costi di produzione e al netto delle imposte (IVA e imposte sui redditi), le modifiche introdotte istituiscono un nuovo criterio al fine di determinare i ricavi tassabili che è sintetizzabile come segue:

Il totale dei ricavi tassabili corrisponde al prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati dall’impresa moltiplicato per la percentuale rappresentativa dei servizi offerti in territorio italiano.

In particolare, la nuova norma fissa un criterio diverso per ogni tipologia di servizio offerto:

  1. per i servizi pubblicitari, la percentuale viene determinata in base ai dati relativi ad un utente che consulta l’interfaccia digitale mentre si trova nel territorio dello stato;
  2. per i servizi di messa a disposizione di un’interfaccia digitale [2] che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, la legge definisce due opzioni:
    • se il servizio viene fornito tramite un’interfaccia digitale multilaterale che facilita le cessioni di beni o le prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, la percentuale corrisponderà alla proporzione delle operazioni di consegna dei beni o di prestazione di servizi per le quali uno degli utenti è localizzato nel territorio dello stato.
    • se il servizio viene fornito tramite un’interfaccia digitale multilaterale di tipo diverso da quelli indicati al i), tale percentuale corrisponderà alla proporzione degli utenti che hanno un conto aperto nel territorio dello stato che consente di accedere a tutti o in parte dei servizi disponibili sull’interfaccia e che l’hanno utilizzata durante l’anno solare preso in considerazione;

3. per i servizi di trasmissione dei dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo dell’interfaccia digitale, la detta percentuale corrisponderà alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione o l’utilizzo dell’interfaccia digitale nel momento in cui si trovavano nel territorio dello stato.

La Digital Tax ha come fine di tassare i profitti dei grandi attori dell’economia digitale come Facebook, Amazon, Apple e Google

Sulla liquidazione dell'imposta

Per quanto riguarda la liquidazione dell’imposta, l’aliquota applicabile ai ricavi determinati secondo i criteri di cui sopra rimane il 3%.

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei ricavi soggetti a tassazione, è stato abbandonato il criterio dei ricavi realizzati dall’impresa in ciascun trimestre in favore del criterio dei ricavi totali realizzati nel corso dell’anno solare.

Pertanto, come accennato sopra, il versamento dell’imposta liquidata sui ricavi generati nell’anno solare precedente e determinati secondo i criteri di cui sopra dovrà avvenire entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Allo stesso modo, una dichiarazione annuale relativa ai ricavi dei servizi tassabili dovrà essere presentata entro il 31 marzo dello stesso anno.

Per quanto riguarda i gruppi di società, per l’assolvimento degli obblighi fiscali relativi alla Digital Tax è nominata una singola società del gruppo.

Inoltre, i soggetti non residenti e che non hanno una stabile organizzazione in Italia, stabiliti in uno stato non appartenente all’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l’evasione e la frode fiscale, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale al fine di assolvere agli obblighi di dichiarazione e pagamento dell’imposta sui servizi digitali.

I soggetti passivi della Digital Tax sono obbligati a tenere una contabilità apposita al fine di rilevare su base mensile tutte le informazioni relative ai ricavi derivanti dai servizi prestati nel territorio dello stato italiano, specificando in euro l’eventuale importo pagato in una valuta diversa ; tale contabilità dovrà inoltre indicare gli elementi quantitativi utilizzati per calcolare le proporzioni dei ricavi nazionali rispetto al fatturato globale dell’impresa.

NOTE:

[1] Comma 49-bis – art.1 Legge Finanziaria 2019 (L. 145/2018) come modificata alla Legge Finanziaria 2020 (L. 160/2019).

[2] A tal proposito si ricorda che le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2020 specificano che i corrispettivi versati per tali servizi comprendono l’insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell’interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che sono indipendenti dall’accesso e dall’utilizzazione del servizio tassato, aggiungendo che non sono considerati tassabili i corrispettivi relativi alla messa a disposizione di un’interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite. 

L’opinione espressa in quest’articolo ha carattere divulgativo con riguardo ad una questione di fiscalità internazionale particolarmente complessa, che rimane in attesa di conferme.

L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale. 

Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse. 

Qualora doveste avere un problema fiscale simile, Vi invitiamo a contattarci per una prima discussione del Vostro caso.

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