Fatturazione elettronica in Francia: obblighi e calendario 2026–2027

Fatturazione elettronica 2026–2027 (Francia): cosa cambia, per chi e come mettersi in regola

La riforma della fatturazione elettronica non è un semplice “passaggio al PDF” ma organizza uno scambio strutturato delle fatture e una trasmissione dei dati all’amministrazione fiscale, secondo un calendario progressivo che inizia il 1° settembre 2026.

1) Che cos’è la fatturazione elettronica e da quando è obbligatoria?

Nel contesto della riforma, una “fattura elettronica” (e-invoicing) è una fattura creata, trasmessa e ricevuta in formato dematerializzato, secondo un formato strutturato che consente un trattamento automatizzato.
I formati previsti includono in particolare Factur-X, UBL e CII.

N.B.: un PDF inviato via e-mail non è, di per sé, una fattura elettronica ai sensi della riforma, salvo che rientri in un sistema conforme (ad es. Factur-X).

A partire da quando?

  • 1° settembre 2026 → obbligo di ricezione delle fatture elettroniche per tutte le imprese interessate + obbligo di emissione per grandi imprese ed ETI.
  • 1° settembre 2027 → obbligo di emissione per PMI e micro-imprese.

Fatturazione elettronica in Francia: il tuo caso rientra negli obblighi?

Analizzare correttamente flussi, scadenze ed esclusioni è essenziale per evitare errori e non conformità

2) Gli obiettivi perseguiti

L’amministrazione fiscale evidenzia obiettivi molto operativi:

  • contrastare la frode IVA grazie a una migliore tracciabilità dei flussi;
  • semplificare la vita delle imprese (standardizzazione, automazione);
  • consentire, nel tempo, la precompilazione di alcune dichiarazioni IVA sulla base dei dati raccolti.

3) Quali imprese sono interessate (e secondo quali soglie)?

La riforma riguarda le imprese stabilite in Francia e soggette a IVA (comprese quelle che beneficiano della franchigia di base), fatti salvi i casi di esclusione settoriale o per tipologia di operazione indicati più avanti.

Per il calendario, l’amministrazione distingue le imprese in base alla loro categoria (micro / PMI / ETI / grandi imprese), definite in via ordinaria sulla base delle soglie di numero di dipendenti e di fatturato annuo (IVA esclusa) o totale di bilancio (decreto).

Calendario sintetico (per dimensione dell’impresa)

Categoria

Micro-impresa

PMI

ETI

Grande impresa

Soglie ( fatturato annuo IVA escl.)

≤ 2 M€

≤ 50 M€

≤ 1,5 Md€

oltre

Ricezione e-fatture

01/09/2026

01/09/2026

01/09/2026

01/09/2026

Emissione e-fatture + e-reporting

01/09/2027

01/09/2027

01/09/2026

01/09/2026

4) Distinguere correttamente e-invoicing ed e-reporting

A) E-invoicing (fatture B2B domestiche)

L’e-invoicing riguarda lo scambio di fatture tra professionisti (B2B) stabiliti in Francia per operazioni rientranti nel perimetro.

La fattura transita tramite una piattaforma accreditata, che gestisce l’inoltro e la trasmissione dei dati richiesti.

Momento della trasmissione

  • Al momento dell’emissione della fattura: invio al cliente tramite piattaforma ed estrazione/trasmissione dei dati necessari all’amministrazione secondo i canali previsti.

N.B.: la riforma introduce ulteriori dati di fattura che possono essere richiesti (ad es. numero SIREN del cliente, categoria dell’operazione, opzione IVA per cassa o per competenza, indirizzo di consegna se diverso).

B) E-reporting (dati di transazione e/o di pagamento)

L’e-reporting riguarda le operazioni che non rientrano nell’e-invoicing, in particolare:

  • vendite o prestazioni verso privati (B2C);
  • operazioni con l’estero (a seconda dei casi);
  • per alcune prestazioni, trasmissione dei dati di incasso (IVA esigibile all’incasso).

Due sotto-categorie da non confondere

E-reporting delle transazioni

  • Trasmissione periodica dei dati di vendita o prestazione (importi, IVA, ecc.) quando non esiste una fattura elettronica B2B domestica corrispondente.

E-reporting dei pagamenti

  • Trasmissione della data di incasso e dell’importo incassato (per aliquota IVA, se del caso).

Se l’operazione ha dato luogo a una fattura elettronica, l’informazione può essere trasmessa tramite uno stato “incassata” che completa la fattura.

Quando vengono trasmessi i dati?

L’amministrazione precisa che i dati di e-reporting non sono trasmessi in tempo reale. Si applica una periodicità in funzione del regime IVA:

  • Regime reale ordinario → trasmissione per decadi, entro 7 giorni dalla fine della decade;
  • Regime reale semplificato → mensile, entro 10 giorni dalla fine del mese;
  • Franchigia → mensile, entro 10 giorni dalla fine del mese;

Lavori immobiliari (secondo tabella) → reale ordinario per decadi, entro 10 giorni.

5) Obblighi e calendario: focus per tipologia di impresa

Grandi imprese ed ETI

01/09/2026:
→ obbligo di ricezione delle e-fatture;
→ obbligo di emissione delle e-fatture (B2B domestico);
→ obbligo di e-reporting per le operazioni fuori e-invoicing (B2C, estero, ecc.).

PMI e micro-imprese

01/09/2026:
→ obbligo di ricezione delle e-fatture.

01/09/2027:
→ obbligo di emissione delle e-fatture + e-reporting.

6) Casi particolari: fatture a privati e clienti esteri

A) Clienti privati (B2C)

Le fatture emesse verso privati non rientrano nel perimetro dell’e-invoicing. Tuttavia, tali operazioni rientrano normalmente nell’e-reporting (transazioni e, se del caso, pagamenti con IVA a incasso).

Esempi esplicitamente illustrati:
→ operazioni B2C domestiche o internazionali (prestazioni verso un privato in Francia, UE o extra-UE).

B) Clienti esteri

Le operazioni rientranti nel e-reporting possono esemplificarsi come segue: 

→ esportazioni (verso soggetti passivi extra-UE o non soggetti passivi extra-UE) ;

→ vendite a distanza intracomunitarie (in base alle soglie);

→ prestazioni di servizi rese a un’impresa estera o a un privato extra-UE

e-reporting secondo le regole di territorialità e IVA illustrate.

7) Quali vendite o prestazioni non sono interessate dalla fatturazione elettronica?

Occorre distinguere:

  • ciò che è fuori dall’e-invoicing (ma potenzialmente soggetto a e-reporting);

  • ciò che è fuori dalla riforma (né e-invoicinge-reporting).

A) Operazioni esonerate dall’obbligo di fatturazione

(→ fuori e-invoicing e fuori trasmissione)

L’amministrazione indica che alcune operazioni, in particolare quelle esenti IVA ai sensi degli articoli 261-261 E del CGI e per le quali non vi è obbligo di fatturazione, non sono interessate dal versante emissione/trasmissione della fattura elettronica.

Sono citati a titolo di esempio: sanità, istruzione/formazione, immobiliare, associazioni senza scopo di lucro, banca/assicurazione.

B) Operazioni “fuori campo” / casi di esclusione specifici

La documentazione operativa dell’amministrazione fiscale francese contiene ulteriori casi di esclusione o di trattamento particolare (ad es. alcune situazioni legate ai regimi OSS o a operazioni coperte da altre fonti informative).

8) Piattaforma accreditata: a cosa serve e come funziona?

Una piattaforma accreditata (detta anche piattaforma di dematerializzazione “partner”) è un prestatore di servizi registrato presso l’amministrazione per una durata di 3 anni, rinnovabile.

In concreto, serve a:

  • emettere, trasmettere e ricevere le fatture elettroniche;
  • estrarre i dati utili e trasmetterli secondo le prescrizioni;
  • trasmettere i dati di e-reporting (transazioni e, se del caso, pagamenti);
  • garantire interoperabilità e sicurezza degli scambi.

L’amministrazione francese mette inoltre a disposizione l’elenco delle piattaforme accreditate autorizzate.

Conclusione

Ad oggi, un’impresa francese può preparare la propria conformità alla fatturazione elettronica seguendo queste fasi:

  1. qualificare i propri flussi (B2B Francia / B2C / export / servizi all’estero / IVA per cassa);
  2. scegliere la piattaforma accreditata (o verificare che lo strumento utilizzato sia collegato a una piattaforma accreditata);
  3. anticipare le scadenze: ricezione nel 2026 per tutti, emissione nel 2026 o 2027 in base alla dimensione dell’impresa.

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L’opinione espressa in quest’articolo ha carattere meramente divulgativo.

L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale.

Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse.

Qualora doveste avere un problema fiscale simile, Vi invitiamo a contattarci per una prima discussione del Vostro caso.

La fatturazione elettronica diventa obbligatoria in Francia a partire dal 1° settembre 2026, secondo un calendario progressivo.

Da tale data, tutte le imprese interessate devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche.

L’obbligo di emissione scatta invece dal 1° settembre 2026 per le grandi imprese e le ETI e dal 1° settembre 2027 per le PMI e le micro-imprese.

L’e-invoicing riguarda lo scambio di fatture elettroniche B2B domestiche tra imprese stabilite in Francia, tramite una piattaforma accreditata. La fattura viene trasmessa al cliente e i dati rilevanti vengono inoltrati all’amministrazione fiscale.

L’e-reporting, invece, riguarda le operazioni che non rientrano nell’e-invoicing, in particolare:

  • vendite o prestazioni verso privati (B2C),

  • operazioni con l’estero,

  • e, in alcuni casi, la trasmissione dei dati di pagamento (IVA esigibile all’incasso).

Si tratta quindi di due obblighi distinti, applicabili a seconda della natura dell’operazione.

Sì. Anche le PMI sono soggette alla riforma della fatturazione elettronica. In particolare:

  • dal 1° settembre 2026 hanno l’obbligo di ricevere fatture elettroniche;
  • dal 1° settembre 2027 hanno l’obbligo di emettere fatture elettroniche e di adempiere agli obblighi di e-reporting.

No. Le fatture emesse verso clienti privati (B2C) non rientrano nel perimetro dell’e-invoicing.

Tuttavia, tali operazioni sono generalmente soggette all’e-reporting, che prevede la trasmissione dei dati delle transazioni e, se applicabile, dei dati di pagamento secondo le modalità e le periodicità previste.