La risoluzione dei conflitti commerciali in Francia si fonda oggi su un equilibrio tra procedura giudiziaria e strumenti di risoluzione amichevole. Questo articolo sintetizza gli strumenti indispensabili per le imprese che si trovano ad affrontare una controversia, al fine di orientare rapidamente la strategia più adeguata.
I nostri clienti ci conoscono soprattutto per la nostra attività quotidiana in materia di fiscalità internazionale (Francia–Italia, ma anche altri Paesi dell’Unione europea ed extra UE). Tuttavia, pochi sanno che interveniamo da molti anni anche nel contenzioso civile e commerciale dinanzi alle giurisdizioni francesi, in particolare davanti ai tribunali di commercio e al Tribunale giudiziario, con risultati molto positivi.
Questa attività contenziosa si fonda direttamente sulla nostra formazione e sulla nostra pratica in materia di strumenti di risoluzione amichevole delle controversie (MARD).
In questo contesto, assistiamo imprese francesi e straniere:
- davanti ai tribunali di commercio (nel merito, in sede cautelare, nell’ambito delle procedure di ingiunzione di pagamento);
- e, quando necessario, davanti al Tribunale giudiziario per controversie civili complesse (immobiliare, assicurazione construction, contratti civili, ecc.).
Ma, in concreto, il nostro primo riflesso non è quello di promuovere un’azione giudiziaria.
La nostra priorità è verificare se una modalità amichevole di risoluzione delle controversie (MARD) possa consentire al cliente di ottenere un risultato rapido, sicuro e controllato.
Perché privilegiare un accordo amichevole prima del contenzioso?
Una causa commerciale comporta:
- tempi rilevanti (istruttoria, udienza, appello);
- costi talvolta elevati;
- una reale incertezza giudiziaria.
Al contrario, un accordo amichevole consente:
- un controllo dei tempi;
- un controllo dei costi;
- una maggiore riservatezza;
- una soluzione “su misura”, costruita dalle parti.
In numerosi casi, il ricorso all’amiable consente di evitare diversi anni di procedura e di ridurre sensibilmente il rischio finanziario.
Vuoi capire se una soluzione amichevole è adatta al tuo caso?
Le principali MARD in materia commerciale
1. Negoziazione assistita e transazione
In molte pratiche, una semplice negoziazione assistita dagli avvocati consente di giungere a un accordo senza ricorrere a un dispositivo formalizzato.
Gli avvocati si confrontano, strutturano le concessioni reciproche, organizzano un calendario di esecuzione e redigono una transazione conforme ai requisiti dell’articolo 2044 del Codice civile francese (omologo dell’articolo 1965 Codice civile italiano): contratto scritto con il quale le parti, mediante concessioni reciproche, pongono fine a una controversia insorta o prevengono una controversia futura.
Questo tipo di soluzione è particolarmente adatta quando:
- le parti desiderano procedere rapidamente;
- il rapporto commerciale deve proseguire o deve essere chiuso in buone condizioni;
- il rischio giudiziario sufficientemente chiaro da consentire a ciascuna parte di accettare una transazione.
2. Procedura partecipativa
La convenzione di procedura partecipativa (articoli 2062–2068 del Codice civile francese) è uno strumento più strutturato: le parti, ciascuna assistita dal proprio avvocato, si impegnano mediante una convenzione scritta a operare in buona fede per la risoluzione amichevole della loro controversia.
In pratica:
- le parti sottoscrivono una convenzione che disciplina la negoziazione (ambito della controversia, calendario, scambio dei documenti, ruolo degli avvocati);
- gli avvocati organizzano le riunioni e redigono l’accordo finale;
- in caso di accordo, questo può essere omologato dall’autorità giudiziaria competente, acquisendo così forza esecutiva.
Questo meccanismo colloca chiaramente l’avvocato al centro della risoluzione amichevole e consente di evitare o abbreviare il procedimento dinanzi al Tribunale.
3. Mediazione – convenzionale o giudiziaria
La mediazione è una delle MARD più utilizzate.
- La mediazione giudiziaria è disciplinata dagli articoli 1532–1535 del Codice di procedura civile francese: il giudice adito, dopo aver raccolto il consenso delle parti, può disporre una mediazione e nominare un mediatore incaricato di ascoltare le parti e di confrontare i loro punti di vista, al fine di aiutarle a trovare un accordo.
- La mediazione convenzionale è attivata direttamente dalle parti, al di fuori di qualsiasi iniziativa del giudice, alle condizioni previste dal Codice di procedura civile francese.
Sia in ambito commerciale che civile, le parti:
- scelgono un mediatore (o accettano quello designato dal giudice);
- definiscono l’ambito della controversia e le informazioni da scambiare in modo strettamente confidenziale;
- partecipano a un processo strutturato nel quale il mediatore facilita il dialogo, senza decidere;
- possono, in caso di accordo, chiederne l’omologazione da parte del Tribunale affinché acquisisca forza esecutiva.
4. Conciliazione, ARA e “césure”
La politica dell’ “amiable” è stata rafforzata dalle recenti riforme del Codice di procedura civile francese:
- Gli articoli 1530 e seguenti definiscono la conciliazione e la mediazione come processi strutturati di risoluzione amichevole, condotti, a seconda dei casi, da un giudice, da un conciliatore o da un mediatore.
- L’udienza di regolamento amichevole (ARA) consente al giudice di dedicare un’intera udienza alla ricerca di un accordo, in un contesto riservato e incentrato sugli interessi delle parti (articoli 774-1–774-4 CPC).
- La césure del processo civile (scindere la controversia per decidere dapprima alcune questioni, ad esempio la responsabilità, aprendo al contempo uno spazio di negoziazione sul resto) contribuisce anch’essa a integrare l’amiable nello svolgimento del processo (articoli 807-1–807-3 CPC).
Questi strumenti si applicano in particolare davanti al Tribunale giudiziario, ma ispirano anche la prassi dei tribunali di commercio francesi, in una logica di giustizia più rapida ed efficace.
Hai una controversia commerciale in corso?
La nostra attività davanti ai Tribunali di commercio
Quando il ricorso al giudice si rende necessario, interveniamo regolarmente davanti ai Tribunali di commercio, in particolare per:
Ingiunzione di pagamento: recupero di crediti contrattuali, secondo la procedura semplificata davanti al presidente del Tribunale di commercio.
Procedimento d’urgenza (référé commerciale): in caso di urgenza, per ottenere misure provvisorie, conservative o una provvisionale su di un credito quando l’obbligazione non è seriamente contestabile.
Procedura di merito: atto di citazione, fase istruttoria, discussione in udienza, esecuzione ed eventuale appello.
Ad ogni fase, esaminiamo sistematicamente se una MARD (negoziazione, procedura partecipativa, mediazione, conciliazione, ARA, ecc.) possa consentire:
- di rendere più sicuro il risultato;
- di ridurre i tempi;
- e di controllare i costi per il cliente.
Il nostro team è formato in materia di MARD (formazione EFB, 130 ore – 2017) e utilizza quotidianamente questi strumenti, anche in controversie di natura internazionale.
Tre casi concreti
Caso 1 – Un successo giudiziario con un elevato grado di incertezza
Il primo caso di cui vogliamo parlarvi riguardava un contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto un locale commerciale, concluso tra due società francesi appartenenti a due grandi gruppi industriali.
Il contratto prevedeva, al termine del leasing, un’opzione di acquisto a favore della nostra cliente. Tale opzione era stata esercitata, ma il concedente contestava la sua validità, invocando:
- il mancato pagamento di alcune somme;
- una presunta tardività nell’esercizio dell’opzione,
con la conseguenza che la proprietà del locale non sarebbe stata trasferita alla nostra cliente.
Adìto nel merito, il Tribunale di commercio ha infine dato integralmente ragione alla nostra cliente:
- riconoscendo la validità dell’esercizio dell’opzione;
- affermando che, nelle circostanze del caso di specie, il comportamento leale della nostra cliente e la buona fede nell’esecuzione del contratto (articolo 1104 del Codice civile) deponevano a favore della validità dell’opzione di acquisto.
Il Tribunale ha accolto integralmente le nostre conclusioni, comprese le domande riconvenzionali. La Corte d’appello ha successivamente confermato integralmente tale decisione.
Da un punto di vista strettamente giudiziario, si tratta di un successo incontestabile. Tuttavia, la nostra cliente ha sopportato, fino all’esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione, il rischio di una pesante condanna pecuniaria richiesta dalla controparte.
Il merito della controversia è stato deciso, in larga parte, sulla base di una valutazione qualitativa del comportamento delle parti (buona o mala fede contrattuale), per sua natura difficilmente prevedibile.
In questa pratica:
- le parti erano fermamente contrapposte;
- la comunicazione era pressoché inesistente;
- non è stato possibile attivare alcuna negoziazione né mediazione.
Esse si sono quindi esposte, senza rendersene realmente conto, all’intera alea giudiziaria, per una durata complessiva del procedimento di circa tre anni.
Caso 2: da una controversia commerciale internazionale a un accordo in extremis
Il secondo caso, più recente, riguardava un contenzioso complesso che opponeva:
- una società francese;
- a due società estere.
La società francese aveva citato in giudizio le nostre clienti davanti al Tribunale di commercio per il pagamento di fatture relative a prestazioni di servizi commerciali. Le nostre clienti contestavano in particolare:
- la corretta esecuzione delle prestazioni;
- la base imponibile e l’applicazione dell’IVA;
- nonché diversi altri elementi contrattuali (penali, modalità di pagamento, ecc.).
Ciascuna parte si presentava con una posizione molto ferma in merito ai propri diritti e alle proprie pretese. La controversia presentava un elevato livello di complessità fattuale e giuridica, in particolare in materia di contratti internazionali di servizi e di fiscalità indiretta.
In tale contesto, la decisione del Tribunale di commercio avrebbe potuto, molto concretamente:
- decidere a favore dell’una o dell’altra parte;
- su basi difficilmente prevedibili;
- ed esporre ciascuna delle parti al rischio di una condanna pecuniaria rilevante.
Grazie agli sforzi congiunti degli avvocati di entrambe le parti, è stata avviata un’intensa negoziazione in parallelo al procedimento contenzioso in corso. Nel corso della fase istruttoria, si è verificato un numero significativo di scambi di atti difensivi tra le parti.
Proprio poco prima che il Tribunale rimettesse la causa in decisione – in un momento in cui la negoziazione sembrava giunta a un vero e proprio “punto morto” – gli avvocati hanno infine informato l’autorità giudiziaria che era stato raggiunto un accordo tra le parti.
Tale accordo, formalizzato in una transazione, ha consentito:
- di porre fine al giudizio;
- di fissare un saldo finanziario negoziato;
- e di chiarire alcuni aspetti del rapporto per il futuro.
Per le nostre clienti, ciò ha permesso:
- di evitare il rischio di una pesante condanna;
- di controllare la durata e il costo complessivo del procedimento;
- di sostituire un’alea giudiziaria molto elevata con una soluzione scelta, anziché subita.
Questo caso illustra perfettamente la possibilità – e l’interesse – di concludere un accordo amichevole fino all’ultimo momento, anche quando il procedimento è già in fase avanzata.
Caso 3: una controversia civile risolta mediante mediazione davanti al Tribunale giudiziario
Il terzo caso, in materia di diritto civile, era pendente davanti al Tribunale giudiziario e riguardava un atto notarile di compravendita di un appartamento.
L’atto prevedeva un patto accessorio in base al quale il nuovo proprietario si impegnava, se del caso, a versare al precedente proprietario le somme che gli sarebbero state riconosciute all’esito di un procedimento giudiziario già in corso tra il condominio e il costruttore. La questione riguardava quindi la destinazione delle indennità versate dall’assicuratore construction.
Tali indennità:
- erano versate al condominio;
- poi ripartite tra i condomini;
- e dovevano essere legalmente destinate ai lavori di riparazione necessari nell’edificio, con, in caso di distrazione, un rischio di restituzione all’assicuratore.
Il nostro cliente, nuovo proprietario, si opponeva all’esecuzione di tale clausola, sostenendo che essa dovesse essere considerata nulla o inopponibile, nella misura in cui comportava, in concreto, una deviazione dalla destinazione legale delle somme assicurative.
Il precedente proprietario lo ha citato in giudizio davanti al Tribunale giudiziario per ottenere l’esecuzione della clausola e il pagamento delle somme che riteneva dovute. Il nostro cliente ci ha nominati come difensori e si è difeso nel merito.
Considerati:
- la complessità giuridica dell’assetto (clausola notarile, assicurazione costruzioni, destinazione obbligatoria degli indennizzi),
- e il rischio di decisioni divergenti tra primo grado e appello,
il giudice, dopo aver raccolto il consenso delle parti, ha deciso di ricorrere a una mediazione giudiziale, ai sensi degli articoli 131-1 e seguenti del Code de procédure civile.
Un mediatore è stato nominato con ordinanza. Le parti hanno accettato il principio della mediazione e poi il mandato del mediatore.
Ogni controversia merita una valutazione strategica
Le fasi della mediazione: un processo strutturato e riservato
Conformemente agli articoli 1530–1537 del Codice di procedura civile francese, tale mediazione si è svolta nell’ambito di un processo strutturato mediante il quale le parti hanno deciso, di comune accordo, di tentare di giungere a un accordo per risolvere la loro controversia con l’aiuto di un terzo.
Essa si è articolata attorno a diverse fasi fondamentali:
1. Fase di apertura e di inquadramento, il tutto in un contesto riservato
Presentazione del mediatore, richiamo del suo ruolo di terzo neutrale, indipendente e imparziale, spiegazione del quadro giuridico della mediazione giudiziaria, conferma della partecipazione volontaria delle parti e richiamo del principio di riservatezza.
2. Esposizione dei punti di vista
Ciascuna parte ha potuto presentare la propria interpretazione della clausola notarile, del contesto della vendita e del regime delle indennità di assicurazione construction, senza essere interrotta.
3. Chiarimento delle questioni in gioco e degli interessi
Al di là delle posizioni di principio (“devo essere pagato” / “non devo pagare”), il mediatore ha aiutato le parti a individuare i loro interessi reali: sicurezza giuridica, controllo del rischio di restituzione all’assicuratore, tutela del valore del bene, pacificazione del conflitto.
4. Ricerca di soluzioni
Sono stati esplorati diversi scenari (importi, modalità di pagamento, coordinamento con i lavori condominiali e con gli obblighi nei confronti dell’assicuratore), in sessioni plenarie e, se necessario, in incontri separati.
5. Formalizzazione dell’accordo
Quando un esito senza accordo sembrava probabile, le parti, grazie all’assistenza del mediatore e dei rispettivi avvocati, sono infine giunte ad un accordo compatibile con il regime legale degli indennizzi assicurativi.
Principi fondamentali richiamati alle parti
Durante l’intero processo, il mediatore e gli avvocati hanno vigilato sul rispetto dei principi essenziali della mediazione giudiziaria:
- Confidenzialità: quanto viene detto e scambiato in mediazione è strettamente riservato.
- Adesione libera: la mediazione presuppone il consenso delle parti, anche quando è proposta dal giudice.
- Ruolo del mediatore: il mediatore non è un giudice; facilita la ricerca di un accordo ma non decide la controversia.
Natura dell’accordo: l’accordo può, in linea di principio, essere omologato dal Tribunale e acquisire forza esecutiva, oppure rimanere di natura contrattuale e riservata – in questo caso specifico, le parti hanno scelto di non richiedere l’omologazione.
In pratica: come interveniamo per le vostre controversie
Alla luce di queste esperienze, il nostro modo di intervenire nel contenzioso civile e commerciale si struttura attorno ad alcuni riflessi costanti.
Quando un cliente ci contatta per una controversia commerciale (in difesa come in domanda) o per una controversia civile complessa (immobiliare, assicurativa, contrattuale), noi:
- procediamo a un’analisi giuridica e probatoria, rapida e approfondita;
- verifichiamo la competenza della giurisdizione (Tribunale di commercio o Tribunale giudiziario) e, quando siamo in posizione di attori, le possibili vie procedurali (ingiunzione di pagamento, référé, citazione nel merito);
- valutiamo le possibilità di successo nel merito, ma anche il profilo di alea giudiziaria, in particolare quando l’esito dipenderà dalla valutazione della buona fede contrattuale o di circostanze fattuali o di diritto controverse;
- in questa fase, ci sforziamo di individuare le possibili soluzioni amichevoli della controversia e di proporre al cliente e alla controparte la strategia che riteniamo più adeguata al fine di evitare l’avvio o la prosecuzione del contenzioso;
- una volta effettuata questa valutazione con tutte le parti coinvolte nella controversia, decidiamo, in tutta serenità e con piena consapevolezza, se mantenere o avviare un contenzioso quando l’instaurazione o la prosecuzione della procedura è necessaria (come nel primo caso).
In conclusione, la nostra formazione specifica in materia di MARD (procedure amichevoli) e la nostra esperienza davanti ai Tribunali di commercio e al Tribunale giudiziario ci consentono di aiutare i nostri clienti a scegliere, con piena cognizione di causa, tra:
- “andare fino in fondo al processo”, con i rischi che ciò comporta;
- oppure, quando possibile, costruire un accordo in un quadro giuridicamente sicuro e e adatto ai vincoli economici.
Da ricordare
- Un successo giudiziario non cancella il rischio considerevole assunto a monte: come mostra il dossier di leasing, anche una decisione favorevole del Tribunale di commercio, confermata in appello, può fondarsi su criteri (buona fede, valutazione del comportamento delle parti) difficilmente prevedibili.
- I MARD (negoziazione, transazione, procedura partecipativa, mediazione, conciliazione, ARA, césure) sono oggi veri e propri strumenti strategici integrati nel Codice civile e nel Codice di procedura civile francese: consentono di ridurre l’alea giudiziaria, di guadagnare tempo e di controllare i costi, preservando, quando possibile, le relazioni d’affari.
- In controversie complesse, siano esse commerciali o civili (contratti immobiliari, assicurazione construction, relazioni d’affari internazionali), una mediazione ben condotta – nel rispetto del quadro procedurale, con richiamo dei principi fondamentali, con l’impegno degli avvocati – può trasformare una controversia ad alto rischio in una soluzione negoziata, stabile ed esecutiva, a beneficio delle parti e della giustizia.
Per domande relative alla vostra situazione potete contattare direttamente lo Studio.
Studio Legale Internazionale AC Legal
Non esitate a contattarci al fine di chiarire la Vostra situazione su tali tematiche; saremo lieti di aiutarVi.
CONTATTIL’opinione espressa in quest’articolo ha carattere meramente divulgativo.
L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale.
Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse.
Qualora doveste avere un problema fiscale simile, Vi invitiamo a contattarci per una prima discussione del Vostro caso.
Rapidità, controllo dei costi, confidenzialità, soluzione negoziata.
No, richiede l’accordo delle parti.
Per ottenere un decreto ingiuntivo, in caso di urgenza e non seria contestazione di una pretesa (référé) o quando le discussioni amichevoli falliscono.
Sì, è ciò che le conferisce forza esecutiva.

