Creare un'impresa individuale in Francia
PARTE TERZA
L’opzione per il regime fiscale e sociale della micro-entreprise permette alle nuove imprese di accedere ad una contabilità semplificata.
Infatti, l’impresa operante sotto tale regime gode di una dispensa di bilancio (dispense de bilan) e dovrà preoccuparsi solamente di tenere due libri contabili ossia:
1. Un libro-giornale (livre-journal) degli incassi
Tale scrittura contabile contiene tutti gli incassi effettuati con le relative fatture e altri documenti giustificativi e deve essere completata ogni giorno[2] e secondo la cronologia delle operazioni.
Si presenta normalmente sotto forma di una tabella che deve indicare i seguenti elementi:
- Data della vendita o del servizio
- Numero della fattura (pagata dal cliente)
- Identificazione del cliente
- Natura dell’operazione
- Importo incassato
- Modalità di pagamento (assegno, contanti, bonifico, carta di credito …).
Quando le fatture sono pagate con bonifico bancario, la data della vendita o del servizio può coincidere con la data di accredito risultante dall’estratto conto bancario.
Il libro-giornale può essere tenuto su supporto cartaceo ovvero utilizzando un software per la tenuta della contabilità.
2. Un registro degli acquisti (Registre des achats)
Tale registro riguarda solamente le imprese che vendono beni ovvero le imprese della ristorazione o di fornitura di alloggio (hotel, bed & breakfast, agriturismo, etc…).
Nella tenuta di tale scrittura contabile è necessario differenziare gli acquisti effettuati in contanti da quelli effettuati con altre modalità di pagamento e indicare i riferimenti delle fatture di acquisto, che in ogni caso devono essere conservate.
Il Registro degli acquisti deve contenere i seguenti elementi (simmetrici rispetto a quelli del libro-giornale):
- Data di acquisto
- Estremi della fattura (pagata al fornitore)
- Dati del fornitore
- Natura del bene o del servizio acquistato
- Importo pagato
- Modalità di pagamento
Il registro degli acquisti può essere tenuto su supporto cartaceo ovvero utilizzando un software per la tenuta della contabilità.
Come aprire una "micro-entreprise" in Francia?
II. Fatturazione
Per ogni operazione di vendita o prestazione di servizio, il micro-entrepreneur dovrà emettere una fattura da consegnare al cliente.
Secondo la legislazione francese, la fattura deve contenere le seguenti menzioni:
- Dati identificativi dell’impresa (nome dell’impresa, numero SIRET, Partita IVA, etc…)
- Dati del cliente
- Numero della fattura
- Data della fattura
- Data della vendita del bene o dell’esecuzione del servizio se diversa dalla data della fattura
- Descrizione dettagliata di ogni servizio e bene venduto (quantità, prezzo unitario IVA esclusa, etc…)
- Prezzo totale IVA esclusa (Hors Taxes – HT)
- Sconto di cassa eventuale (Escompte)
- Somma da pagare (Net à payer) IVA [3] inclusa (TTC – Toute taxe comprise)
- Modalità e termini del pagamento
- Penalità di ritardo e indicazione dell’indennizzo forfettario per le spese di recupero credito.
III. Regime IVA – Franchise en base de TVA (art. 293 B CGI)
La Francia accorda alle imprese il cui fatturato è al di sotto di determinate soglie un esonero dagli obblighi dichiarativi e di pagamento dell’IVA.
Tale regime speciale, denominato Franchise en base de TVA, si applica a qualsiasi impresa a prescindere dalla forma giuridica e dal regime fiscale applicabile.
1. Soglie Generali
Al fine di beneficiare di tale regime di esonero, l’impresa non deve aver superato nel corso dell’anno civile precedente un ricavo (Chiffre d’Affaires – CA) pari a :
– 82.800 € per le attività commerciali e di fornitura di alloggio (hotel, bed & breakfast, agriturismi, case-vacanze) o 91.000 €, quando il fatturato del penultimo anno (anno N-2) è stato inferiore a 82.800 € ;
– 33.200 € per le prestazioni di servizi e le professioni liberali che rientrano nel regime dei Bénéfices Non Commerciaux (BNC) e dei Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) o 35.200 €, quando il fatturato del penultimo anno (anno N-2) era inferiore a 33.200 €.
Quando il fatturato resta al di sotto delle soglie di tolleranza di 91.000 € e 35.200 €, il regime di esonero IVA è mantenuto per la durata dell’anno in corso.
Tuttavia, nel momento in cui le soglie di tolleranza vengono superate, l’IVA è dovuta dal primo giorno del mese in cui è avvenuto il superamento della soglia.
2. Soglie Speciali (Avvocati, Autori e Artisti-Interpreti)
Delle soglie speciali si applicano agli Avvocati, agli Autori e agli Artisti-Interpreti.
Al fine di beneficiare di tale regime di esonero, il fatturato dell’anno precedente non deve aver superato:
– 42.900 € per le attività regolamentate degli Avvocati;
– 42.900 € per i redditi degli Artisti-Interpreti e Autori che hanno rinunciato alla ritenuta alla fonte dell’IVA da parte dell’editore/produttore sui diritti d’autore versati o per gli altri redditi diversi dai diritti d’autore, come i revenus accessoires.
In ogni caso, tali categorie professionali sono comunque ammesse a beneficiare del regime di esonero IVA se nel corso dell’anno civile precedente hanno un fatturato non superiore a 17.700 € relativo ad attività accessorie (ad esempio, le attività non regolamentate degli avvocati). Tale ultima soglia non ha alcuna incidenza sulla soglia di 42.900 € di cui sopra.
Come per le attività commerciali e di fornitura di alloggio, delle soglie di tolleranza sono previste per tali categorie professionali come segue:
– 52.800 € per le attività regolamentate degli avvocati, i redditi degli artisti interpreti o esecutori che hanno rinunciato alla ritenuta alla fonte dell’IVA o per gli altri redditi diversi dai diritti d’autore;
– 21.300 € per le altre attività (ad esempio, le attività non regolamentate degli avvocati).
Quando il fatturato resta al di sotto di tali soglie, il regime di esonero IVA è mantenuto per la durata dell’anno in corso, sempre che esso sia stato inferiore alle soglie ordinarie nel corso del penultimo anno (N-2).
Tuttavia, al pari di quanto previsto per le attività commerciali, in caso di superamento delle soglie di tolleranza, l’IVA è dovuta dal primo giorno del mese in cui è avvenuto il superamento della soglia.
Deve ricordarsi che è possibile in ogni momento uscire dal regime di esonero IVA al fine di optare per il regime IVA ordinario.
3. Fatturazione
L’impresa che beneficia del regime della Franchise en base de TVA emette le proprie fatture senza IVA (Hors Taxes – HT).
Su ogni fattura emessa dovrà figurare la seguente dicitura: « TVA non applicable – article 293 B du CGI”.
L’IVA pagata sugli acquisti non potrà essere né dedotta né recuperata.
4. Uscita dal regime di esonero della Franchise en base de TVA
Il superamento delle soglie previste dalla legge ovvero l’opzione per il regime ordinario dell’IVA implica l’uscita dal regime della Franchise en base de TVA.
Ciò implica in particolare che:
1) i servizi resi o le vendite di beni effettuati sono soggetti ad IVA a partire dal primo giorno del mese del superamento delle soglie di cui ai punti 1 e 2 precedenti ;
2) sarà necessario rettificare le fatture già emesse per vendite o prestazioni effettuate a partire dal mese del superamento che non erano state assoggettate all’imposta[4];
3) sarà possibile detrarre l’IVA pagata sulle spese sostenute dall’IVA incassata.
Al fine di poter applicare l’IVA sulle fatture che saranno emesse, l’imprenditore o il professionista dovrà richiedere l’assegnazione di un numero di partita IVA (numéro de TVA intracommunautaire) presso il SIE (Service des Impôts des Entreprises) da cui dipende.
NOTE:
[1] Conto bancario: pur non essendo obbligatorio aprire un “conto professionale”, il micro-entrepreneur è tenuto ad aprire entro 12 mesi un conto bancario specialmente dedicato all’attività professionale svolta.
[2] Quando si tratta di vendita al dettaglio ovvero di servizi resi a clienti privati il cui importo è inferiore a 76,00 €, tali operazioni possono essere raggruppate e registrate alla fine della giornata.
[3] Le imprese che beneficiano del regime della Franchise en base (v. infra – Regime IVA) devono indicare la seguente menzione: “TVA non applicable, article 293 B du CGI”.
[4] Tuttavia, gli incassi relativi a prestazioni eseguite prima del primo giorno del mese in cui il professionista diventa debitore dell’IVA, anche se ricevuti dopo l’uscita dal regime di esonero, non devono essere assoggettati ad IVA.
L’opinione espressa in quest’articolo ha carattere divulgativo con riguardo ad una questione di fiscalità internazionale particolarmente complessa, che rimane in attesa di conferme.
L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale.
Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse.
Qualora doveste avere un problema fiscale simile, Vi invitiamo a contattarci per una prima discussione del Vostro caso.
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