Residenza fiscale e ritenuta alla fonte: il Consiglio di Stato francese chiarisce la nozione di «residente fiscale convenzionale»

Sentenza del 30 settembre 2025, n. 490793

Nota di contesto: 

Questa recente pronuncia del Consiglio di Stato francese interessa in modo diretto le imprese e i professionisti francesi che effettuano pagamenti verso soggetti esteri e si interrogano sull’applicazione della ritenuta alla fonte prevista dall’articolo 182 B del Codice generale delle imposte francese (CGI) alla luce delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Focus : il quadro giurisprudenziale

Lo Studio AC Legal assiste quotidianamente privati e imprese nell’applicazione delle convenzioni fiscali internazionali destinate a evitare la doppia imposizione.

Queste convenzioni sono al centro di molte situazioni transfrontaliere – dividendi, royalties, prestazioni di servizi, salari, pensioni, ecc. – e la sentenza del 30 settembre 2025 del Consiglio di Stato dimostra l’importanza di un’interpretazione rigorosa della nozione di residenza fiscale secondo il Modello OCSE.

Di seguito, i punti essenziali della decisione e le principali implicazioni operative.

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La ritenuta alla fonte: principio e neutralizzazione convenzionale

In base al diritto interno francese, l’articolo 182 B del Codice generale delle imposte (CGI) prevede una ritenuta alla fonte sulle somme versate da un soggetto residente in Francia a persone o società senza stabile organizzazione nel territorio, quando tali somme rappresentano compensi o remunerazioni per prestazioni utilizzate in Francia.

La ritenuta si applica in linea di principio all’aliquota ordinaria dell’imposta sulle società prevista dall’articolo 219 I CGI.

Le convenzioni fiscali bilaterali possono tuttavia escludere o limitare questa imposizione, attribuendo il diritto di tassazione allo Stato di residenza del beneficiario in base agli articoli 12 (royalties) o 7 (utili d’impresa) del Modello OCSE.

Il contenzioso esaminato dal Consiglio di Stato

Un’agenzia di stampa francese aveva versato nel 2014 royalties a una società olandese per l’utilizzo di diritti fotografici.

L’amministrazione fiscale francese aveva ritenuto tali somme redditi di fonte francese e aveva applicato la ritenuta dell’articolo 182 B CGI.

La società sosteneva invece che, secondo la convenzione fiscale franco-olandese del 16 marzo 1973, le royalties fossero imponibili solo nei Paesi Bassi se il beneficiario ne fosse residente, producendo a tal fine un certificato di residenza rilasciato dall’amministrazione olandese.

Il tribunale amministrativo e il tribunale amministrativo di Appello di Parigi avevano respinto la domanda, ritenendo che il certificato non provasse un’effettiva imposizione nei Paesi Bassi.

In sede di cassazione davanti al Consiglio di Stato francese, la società ha ottenuto ragione.

La decisione del Consiglio di Stato francese

Il Consiglio di Stato francese ha ricordato che l’articolo 4 della convenzione definisce come residente una persona assoggettata all’imposta in uno Stato «in ragione del proprio domicilio, residenza, sede di direzione o altro criterio analogo».

Questa condizione riguarda l’assoggettamento giuridico alla legge fiscale dello Stato, indipendentemente dal pagamento effettivo dell’imposta.

Richiedere la prova di un’imposizione effettiva significa aggiungere una condizione non prevista dal trattato.

Il certificato di residenza rilasciato dall’amministrazione olandese costituisce pertanto prova sufficiente: la società doveva essere considerata residente nei Paesi Bassi, e le royalties non potevano essere soggette a ritenuta in Francia.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato francese ha annullato la sentenza di Appello e disposto lo sgravio della ritenuta applicata dall’amministrazione.

Un principio fondamentale confermato

La decisione riafferma che, per beneficiare delle disposizioni convenzionali, è sufficiente essere assoggettati all’imposta nello Stato di residenza – senza necessità di un pagamento effettivo dell’imposta.

L’impostazione si colloca nella linea del Modello OCSE, secondo cui la qualifica di residente deriva dall’assoggettamento illimitato all’imposta previsto dalla legge nazionale, e non dal versamento di un’imposta specifica.

Conseguenze pratiche

Alla luce del principio di diritto espresso in questa sentenza, i soggetti francesi che corrispondono compensi o remunerazioni a beneficiari esteri dovrebbero:

  • verificare se esiste un trattato fiscale con lo Stato di residenza del beneficiario e individuare le disposizioni pertinenti per il tipo di reddito in questione;
  • confermare che l’esenzione alla fonte è consentita dal trattato e che il beneficiario rientra effettivamente nell’ambito di applicazione della tassazione in tale Stato (anche se non viene effettivamente pagata alcuna imposta);
  • ottenere un certificato di residenza aggiornato dalle autorità fiscali del beneficiario;
  • conservare tale certificato per dimostrare la conformità ed evitare l’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 182 B CGI in caso di verifica fiscale.

Questa precisazione rafforza la sicurezza giuridica dei flussi transfrontalieri e conferma la prevalenza delle convenzioni fiscali sul diritto interno.

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No. Il Consiglio di Stato francese ha chiarito che basta essere soggetti all’imposta in virtù della legge dello Stato di residenza; non è necessario un pagamento effettivo.

Sì, se rilasciato dall’amministrazione competente, è prova sufficiente della residenza convenzionale.

Quelle basate sul Modello OCSE, in particolare gli articoli 4, 7 e 12.

Richiedere un certificato di residenza valido del soggetto partner, verificarne l’assoggettamento e conservarlo come giustificativo in caso di verifica.