Tassazione delle polizze vita di un residente in Francia

Polizze vita – che tassazione si applica ad un beneficiario residente in Francia (2)

In questa seconda parte dell'articolo sulle polizze vita parleremo della nostra opinione sulla tassazione delle polizze vita italiane sottoscritte da un assicurato residente fiscale italiano il cui beneficiario è un residente fiscale francese

Le deduzioni fiscali previste in Francia per il beneficiario di una polizza vita

Nel nostro precedente articolo sulle polizze vita  parlavamo sulle polizze vita ou “assurance-vie” francesi e della loro successione ad un beneficiario residente fiscale francese. In questa seconda parte proveremmo ad analizzare ché succede fiscalmente quando le polizze vita sono state sottoscritte da un residente fiscale italiano.

E’ bene notare che, quando le imposte sulle successioni francesi trovano applicazione, gli abattements di diritto comune previsti in base al legame di parentela sono cumulabili con l’abattement globale di 30.500 €. 

Inoltre, la dottrina interpretativa dell’amministrazione afferma che la disciplina delle imposte di successione e quindi anche i relativi abattements si applicano al beneficiario di un’assicurazione sulla vita a prescindere dalla sua qualità di erede o legatario, testualmente come segue: 

“L’assoggettamento alle imposte di successione, secondo quanto disposto dall’articolo 757 B del CGI, delle somme dovute da un assicuratore in base a contratti stipulati a partire dal 20 novembre 1991 a un beneficiario specifico, è indipendente dal fatto che quest’ultimo sia o meno l’erede, il legatario o il donatario dell’assicurato deceduto. Tali somme danno quindi luogo, alla frazione superiore a 30.500 euro dei premi pagati dopo il 70° compleanno dell’assicurato, all’applicazione delle imposte di successione alle condizioni di diritto comune secondo il rapporto di parentela tra il beneficiario e l’assicurato. 

Di conseguenza, devono essere applicate le deduzioni (abattements) previste dall’articolo 779 del CGI e dall’articolo 788 del CGI, che costituiscono un elemento della tariffa delle imposte di successione. 

Di conseguenza, la deduzione prevista nel II dell’articolo 779 del CGI si applica alle somme ricevute da un beneficiario che non sia un erede, legatario o donatario dell’assicurato deceduto, se non è in grado di lavorare in condizioni normali, a causa di un’infermità fisica o mentale, congenita o acquisita (RM Briand n°22518, JO AN del 12 aprile 1999, p 2208).”

ENR – Trasferimenti a titolo gratuito – Successioni – Ambito di applicazione delle imposte di succession – Beni da dichiarare – Casi particolari di contratti assicurativi – par. 230.

Da tale circolare si evince un particolare importante: la disciplina in materia di imposte sulle successioni francesi si applica integralmente alle polizze vita, sebbene quest’ultime formalmente non facciano parte della successione dell’assicurato. 

Ora, ci si chiede quale sia la tassazione delle polizze vita sottoscritte da un assicurato italiano che ha indicato come beneficiario un residente fiscale francese alla luce delle norme interne e internazionali francesi. 

La nostra opinione è che, per ragioni di coerenza e pena un’ingiustificabile discriminazione, se si applica integralmente la disciplina fiscale interna francese in materia di imposte sulle successioni alle polizze vita francesi, allora anche la disciplina fiscale internazionale deve trovare applicazione nei casi in cui le polizze vita sono estere.

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Regolazione della Convenzione franco-italiana contro le doppie imposizioni

Nel caso specifico della fiscalità franco-italiana, ciò ha una duplice conseguenza: 

  1. Le assicurazioni sulla vita NON essendo una ricchezza che cade in successione, sarebbero regolate dalla Convenzione franco-italiana contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio (Convenzione del 5 Ottobre 1989), il cui articolo 22 (Altri redditi) dispone che:

“Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di un residente di uno Stato, non trattati negli altri articoli della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato”.

Pertanto, nel caso di un residente francese che sia beneficiario di una polizza italiana, tale norma attribuirebbe in via esclusiva alla Francia il diritto di tassare le assicurazioni sulla vita italiane. 

  1. Tuttavia, l’assoggettamento integrale delle polizze vita alle imposte di successione francesi nei casi sopra esaminati fa sì che quando tali imposte trovano applicazione, allora anche la dottrina dell’amministrazione fiscale francese in materia di fiscalità delle successioni estere deve trovare applicazione.

A tal ultimo proposito, è bene notare che la dottrina fiscale dell’amministrazione francese afferma che la Francia NON ha il diritto di assoggettare a tassazione una successione estera quando:

  1. Esiste una convenzione contro le doppie imposizione in materia di successioni e donazioni tra la Francia e lo stato estero, come nel caso Italia-Francia;
  2. il defunto era fiscalmente domiciliato all’estero al momento dell’apertura della successione;
  3. i beni ereditati o legati si trovano nell’altro stato.

Riportiamo di seguito gli estremi di tale circolare: 

BOI-ENR-DMTG-10-10-30 – IV – 420 – ENR – Mutations à titre gratuit – Successions – Champ d’application des droits de mutation par décès – Territorialité de l’impôt 

Per ragioni di coerenza e di non discriminazione, tale dottrina dell’amministrazione dovrebbe applicarsi anche con riferimento alle polizze vita italiane, alle seguenti condizioni: 

  1. al verificarsi del decesso l’assicurato è fiscalmente residente in Italia, e
  2. la polizza vita è stata sottoscritta con un assicuratore italiano o di altro paese.

Per tali ragioni, le polizze vita assoggettate alle imposte sulle successioni francesi il cui beneficiario è residente fiscale francese e l’assicurato residente fiscale italiano NON dovrebbero essere tassate in Francia dal momento che tale paese :

  1. quando la disciplina delle imposte di successione si applica alle polizze assicurative, si applica integralmente; 
  2. la dottrina fiscale dell’amministrazione francese esclude la tassazione di eredità o legati quando, in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, come nel caso Francia-Italia, il bene ereditato si trovi in Italia e derivi dalla successione di un residente fiscale italiano.

L’opinione espressa in quest’articolo ha carattere divulgativo con riguardo ad una questione di fiscalità internazionale particolarmente complessa, che rimane in attesa di conferme.

L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale. 

Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse. 

Qualora doveste avere un problema fiscale simile, Vi invitiamo a contattarci per una prima discussione del Vostro caso.

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