Aprire una società in Francia: i tre livelli di presenza di un’impresa estera sul territorio francese

Una società estera intenzionata ad aprire una sede distaccata in Francia ha la possibilità di scegliere fra una serie di inquadramenti economico-giuridici alternativi per il proprio stabilimento, a seconda delle specifiche velleità di penetrazione del mercato nazionale. Ogni opzione implica un differente grado di autonomia della sede distaccata e, conseguentemente, un maggiore o minore impiego di risorse a seconda della libertà di azione della stessa, nonché un quadro normativo più o meno articolato. È perciò utile che l’imprenditore valuti preventivamente le conseguenze economiche e giuridiche dell’apertura di una sede distaccata in Francia e scelga conseguentemente l’inquadramento che ritiene meglio rispondere alle proprie esigenze.

1. Ufficio di Rappresentanza (Bureau de liaison)

a) Cos'è un Ufficio di Rappresentanza

La prima forma di accesso al mercato francese, nonché la meno dispendiosa e più snella dal punto di vista della normativa applicabile è quella rappresentata dall’apertura di un “bureau de liaison (ufficio di rappresentanza).

Un bureau de liaison è una sede distaccata (nel senso meramente “fisico” di ufficio) dell’impresa estera sul territorio francese, aperta al fine di svolgere attività preparatorie o ausiliarie rispetto al vero e proprio core business.

Questo tipo di stabilimento viene solitamente impiantato per “sondare” il mercato estero all’interno del quale l’impresa estera ha intenzione di espandersi. Esso può difatti occuparsi di attività preliminari alla commercializzazione quali marketing, ricerca di potenziali clienti e partners di mercato, stoccaggio dei prodotti ecc… Può essere altresì utilizzato come centro di ricerca, raccolta e analisi di dati e informazioni.

Il bureau sconta tuttavia un unico ma importante limite, ovvero il divieto di compiere attività commerciale. Esso non potrà cioè vendere prodotti o erogare servizi direttamente alla clientela.

La schematicità della disciplina di cui gode il bureau de liaison (di cui si dirà meglio infra) e la (relativa) economicità della sua apertura trovano così un contemperamento (ed una giustificazione) nella scarsa autonomia di cui gode questa articolazione dell’impresa.

b) Cenni sulla disciplina dell'Ufficio di Rappresentanza

Come anticipato, la disciplina di questa unità aziendale ruota intorno alla sua mancanza di autonomia e dunque di “rilevanza” agli occhi dell’ordinamento giuridico.

Il bureau de liaison, per essere considerato tale, non deve compiere attività commerciale: non potrà dunque percepire alcun corrispettivo a fronte di eventuali prestazioni nei confronti di altri soggetti giuridici, pena l’applicazione della disciplina tipica della succursale (di cui infra).

In effetti, il bureau de liaison non ha personalità giuridica: non può cioè essere un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche. Ciò significa che l’ufficio in sé non potrà mai essere titolare di diritti o obblighi.

Inoltre, il bureau de liaison non ha“soggettività fiscale”: la sua attività non è pertanto soggetta al pagamento di alcun tributo.

Ne conseguono :

la non obbligatorietà della sua immatricolazione presso il fisco francese;

la non obbligatorietà di iscrizione alla RCS (registro delle imprese francese).

Ulteriore vantaggio normativo connesso alla “flessibilità” di questa forma di organizzazione aziendale è la libertà da qualsiasi forma di autorizzazione.

La legge francese prevede difatti che alcuni tipi di investimenti diretti esteri siano soggetti allo scrutinio preventivo del Ministero del Tesoro, il quale, in caso di esito positivo, concede l’autorizzazione all’impiego del capitale estero sul territorio nazionale.

c) Un esempio pratico di Ufficio di Rappresentanza

Alfa S.R.L. , impresa italiana produttrice e venditrice di scarpe, decide di aprire il proprio bureau de liaison in Francia.Attraverso tale struttura, la Società Alfa S.R.L. potrà :

  • svolgere ricerche di mercato sulle preferenze dei consumatori francesi;
  • prendere contatto con potenziali partner di mercato e fornitori francesi;
  • far provare gratuitamente le proprie scarpe ai consumatori francesi ed organizzare altre iniziative di marketing;
  • accumulare presso il bureau le scarpe prodotte in Italia.

Tuttavia, con un semplice bureau de liaison la Società Alfa S.R.L NON potrà  :

  • vendere un paio di scarpe direttamente dal bureau;
  • affittare i locali del bureau a terzi per ammortizzare i costi dell’investimento;
  • assumere obblighi a nome del bureau;
  • acquistare beni a nome del bureau.

Passiamo ora ad esaminare il secondo livello di presenza in Francia di un’impresa estera, ossia la Succursale. 

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2. Succursale

a) Cos’è e a cosa serve una Succursale

L’apertura di una succursale costituisce un passo ulteriore per la presenza di una società estera in Francia. Questo tipo di unità aziendale è connotato da una maggiore libertà d’azione rispetto all’ufficio di rappresentanza e richiede conseguentemente un impiego maggiore di risorse.

La volontà di stabilire una succursale sul territorio risponde ad una politica aziendale improntata alla permanenza dell’impresa estera sul mercato francese.

Un’unità produttiva di questo tipo nasce infatti in seguito alla conclusione positiva di una precedente fase di studio del mercato nazionale e consente all’impresa estera di esercitare la propria attività economica direttamente tramite la succursale.

Per raggiungere questo scopo, l’attività della succursale è solitamente guidata da un dirigente dell’azienda, che supervisiona le attività in loco e ha facoltà di prendere impegni vincolanti con gli stakeholders per conto della sede centrale.

Potrà quindi stipulare direttamente contratti con i fornitori, con la clientela e con altri soggetti; potrà far acquistare alla società nuovi beni a vario titolo, oppure vendere o concedere in godimento a terzi quelli già presenti nel patrimonio della società, e così via.

Un simile grado di autonomia implica in genere anche la capacità di gestire in maniera autonoma un budget, appositamente destinato alla succursale dalla sede centrale.

b) Cenni sulla disciplina della Succursale

Un maggior grado di autonomia porta con sé responsabilità più ampie, e obbliga l’imprenditore estero al rispetto di un quadro normativo più articolato.

Come il bureau de liaison, la succursale non ha personalità giuridica: non è un ente giuridico distinto dalla sede centrale e dunque non può essere titolare di diritti in maniera indipendente rispetto alla società cui appartiene. Parimenti, non può assumere obblighi per conto proprio, senza vincolare la società di cui fa parte.

Non avendo personalità giuridica, la succursale non ha neanche autonomia patrimoniale: essa non dispone cioè di un patrimonio proprio, distinto da quello della sede centrale.

A tal proposito, una precisazione: il fatto che, come detto sopra, un dirigente preposto alla guida di una succursale possa “gestire dei fondi in autonomia”, significa che potrà sì autorizzare direttamente il compimento di operazioni economiche senza necessità di ratifica da parte della sede centrale, ma che lo farà utilizzando sempre risorse provenienti dal patrimonio della società cui la succursale appartiene.

Non disponendo né di personalità giuridica né di autonomia patrimoniale, la maggiore libertà di azione della succursale si impernia dunque sulla possibilità di avere un rappresentare legale della società (il dirigente preposto) stabilmente presente sul territorio.

Il dirigente della succursale, infatti, ove dotato della qualifica di legale rappresentante, potrà assumere in nome e per conto della società che rappresenta diritti e obblighi, costituire nuovi rapporti giuridici o subentrare in quelli esistenti, nonché disporre dei diritti della società e dei rapporti giuridici di cui questa è parte.

Come anticipato, la gestione dei fondi in autonomia segue questa impostazione.

Dal punto di vista aziendalistico, la succursale dispone di un proprio budget, ma in ottica giuridica si osserva ancora una dinamica di rappresentanza: il rappresentante legale della società dispone del bene fungibile “denaro” appartenente al patrimonio sociale (ad es. disponendo pagamenti), oppure assume obblighi di pagamento in nome e per conto della società.

La maggiore discontinuità di disciplina rispetto all’ufficio di rappresentanza la si rinviene sul piano della fiscalità.

La succursale, infatti, essendo in grado di svolgere attività commerciale, è in grado di generare flussi economici direttamente imputabili alla sua attività sul territorio francese. Di qui la scelta dell’ordinamento di assegnare a questo tipo di unità la “soggettività fiscale” e di sottoporre la stessa al regime tributario nazionale.

Per la legge francese la succursale è infatti una “stabile organizzazione” (établissement stable), ed in quanto tale è soggetta a imposizione fiscale: gli utili realizzati in Francia dalla società straniera saranno infatti soggetti al tributo francese che prende il nome di “imposta sul reddito delle società” (IS – Impôt sur les Sociétés).

Un aspetto certamente rilevante per un’impresa estera che apre una succursale in Francia è il rapporto fra le imposte pagate in Francia e quelle previste nel proprio paese di origine.

Tale aspetto è regolato da apposite convenzioni bilaterali stipulate fra gli Stati a livello internazionale.

Qualora lo Stato in cui ha sede la società estera abbia sottoscritto una simile convenzione con la Francia, gli utili prodotti in Francia e già soggetti all’imposta francese sulle società non saranno oggetto di  imposizione nello Stato  di origine, e ciò al fine di evitare una doppia imposizione.In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni, sarà utile per l’imprenditore verificare al meglio la normativa fiscale del proprio Paese di origine prima di effettuare investimenti in Francia, in particolare al fine di verificare se tale legislazione a) tassa oppure no i redditi ovunque prodotti dalle società (worldwide taxation) e, qualora la risposta sia positiva, se riconosce un credito per le imposte pagate all’estero.

La maggiore rilevanza assunta dall’apertura di una succursale rispetto a quella di un bureau de liaison si riflette anche sugli adempimenti pubblicitari.Per completare la procedura di stabilimento della sede distaccata in Francia sarà difatti necessario:

* depositare presso la cancelleria (Greffe) del Tribunal de Commerce competente per la circoscrizione ove la succursale ha sede l’apposita domanda di registrazione della succursale, accompagnata da:

o   una versione aggiornata (e tradotta in francese) dello statuto della società madre in duplice copia,

o   tutti gli eventuali certificati o autorizzazioni necessarie in caso di svolgimento di attività soggette a particolari regolamentazioni,

o   copia della prova di occupazione dei locali in cui si trova lo stabilimento,

o   atto di nomina del dirigente responsabile della succursale

 

La Succursale dovrà poi essere registrata presso l’RCS (registro delle imprese francese) entro 15 giorni dalla sua apertura.

Infine, quanto al tema dell’impiego di capitale estero in Francia, è opportuno notare che l’apertura di una succursale in Francia è considerata dalla legge una forma di “investimento estero”. Ciononostante, questo tipo di operazione è esente dall’autorizzazione preventiva del Ministero del Tesoro.

Aprire una società in Francia: i tre livelli di presenza di un’impresa estera sul territorio francese
E' importante valutare preventivamente le conseguenze economiche e giuridiche dell’apertura di una sede distaccata in Francia

3. Filiale

a) Cos’è la filiale e a cosa serve

La forma di penetrazione più intensa del mercato francese, nonché la soluzione che consente il più ampio margine di manovra all’impresa straniera sul territorio, è l’apertura di una filiale.

Naturalmente, la scelta in favore della massima libertà di azione si accompagna ad un necessario impiego di risorse maggiori rispetto a quelle sufficienti per stabilire una succursale o un bureau; senza dimenticare che l’apertura di una filiale è anche la forma di investimento più strettamente regolata dal punto di vista normativo.

Aprire una filiale di un’impresa straniera significa sostanzialmente costituire una nuova società in territorio francese o acquisire una società avente sede legale in Francia, sottoponendola al controllo della società madre estera.

Come anticipato, questa soluzione garantisce all’impresa estera la massima autonomia operativa: essendo infatti la filiale una società francese a tutti gli effetti, essa avrà a disposizione tutti gli strumenti giuridici che l’ordinamento nazionale predispone a favore delle società francesi e potrà compiere liberamente tutte le operazioni consentite alle società francesi.

Per fare qualche esempio pratico, la filiale potrà: sottoscrivere contratti a proprio nome senza vincolare la società madre; acquistare beni e diventarne titolare; disporre di un patrimonio proprio, distinto da quello della controllante estera.

Allo stesso tempo, però, la filiale sarà sottoposta a tutte le norme del diritto francese.

b) Cenni sulla disciplina della Società Filiale

La filiale è una società di diritto francese e, come detto, soggiace a tutte le norme dell’ordinamento francese.

La principale implicazione, che segna anche la grande differenza rispetto all’Ufficio di Rappresentanza ed alla Succursale, è relativa alla soggettività giuridica dell’ente. La filiale, infatti, al pari di tutte le altre società francesi, ha personalità giuridica: assume cioè posizioni giuridiche (diritti e obblighi) in nome e per conto proprio.

L’ente in questione ha anche autonomia patrimoniale: la società disporrà cioè di un proprio patrimonio, distinti da quello della società madre.

Potrà dunque essere titolare di beni e di rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica, possedere del denaro proprio, assumere impegni di pagamento in nome proprio, alienare i beni di cui è titolare, cedere i propri diritti disponibili, ecc… .

La vera peculiarità della filiale, tuttavia, nonché la caratteristica determinante che le fa assumere questa definizione, si riscontra sul piano del controllo societario: una società “filiale” è difatti per definizione sottoposta al controllo di un’altra società, in questo caso estera.

Il controllo può essere esercitato sia in forma maggioritaria, mediante il possesso della maggioranza delle partecipazioni sociali aventi diritto di voto, che totalitaria, con il possesso del 100% delle partecipazioni sociali aventi diritto di voto.

La scelta fra le due dipenderà, in concreto, dalla eventuale volontà della controllante estera di attrarre investimenti di soggetti “esterni”, che saranno assoggettati tuttavia allo scrutinio e, entro certi limiti (dovuti alla posizione di minoranza), all’influenza sulla gestione da parte della controllante.

Altra implicazione rilevante dell’opzione  per la filiale è la soggezione della stessa al regime fiscale francese.

Come tutte le  società francesi, infatti, la società filiale sarà tenuta al pagamento dell’IS*[1] (o IR*, nel caso goda dell’opzione valida per le S.A.S. di cui si parlerà infra) e di tutte gli altri tributi cui sono sottoposte le società francesi.

Inoltre, come tutte le società francesi, la filiale dovrà prestare attenzione anche al rispetto delle regole di diritto francese concernenti i rapporti di lavoro, nel caso in cui assuma dei dipendenti.

Infine, quanto al profilo dell’impiego di capitale estero sul territorio francese, la costituzione o acquisizione di una società filiale da parte di un‘impresa estera rientra nella nozione di “investimenti diretti esteri” e può essere sottoposta, in certi casi, all’autorizzazione preventiva del Ministero del Tesoro.

In particolare, questa dovrà essere ottenuta prima che l’impresa estera possa costituire una società di diritto francese, o acquisirne il controllo, al fine di svolgere la propria attività economica in settori ritenuti strategici.

Fra questi, ad esempio: le telecomunicazioni, la difesa, la pubblica sicurezza, la sanità, la sicurezza informatica e l’energia.

c) I costi di costituzione e gestione di una società in Francia

Si anticipava ad inizio paragrafo come l’apertura di una filiale fosse, fra quelle esaminate, la forma di investimento più costosa e più soggetta a regole, procedure e formalità varie.

Tale inconveniente consegue naturalmente all’esigenza di dover costituire (o acquisire) una società secondo le regole del diritto francese, e dal doverla gestire nel rispetto delle stesse.

I tipi societari esistenti nell’ordinamento francese sono ad oggi 8, ognuno dei quali regolato da una specifica disciplina di dettaglio.

Molte di queste norme impongono alle società l’espletamento, talvolta periodico, di attività ad alto contenuto tecnico, per le quali è spesso necessario ricorrere all’ausilio di professionisti specializzati (commercialista, revisore dei conti, avvocato, ecc…).

La costituzione, l’acquisizione ed il mantenimento di un apparato societario implicano dunque dei costi rilevanti, che l’imprenditore dovrà prendere in considerazione prima di effettuare il proprio investimento.

Tali costi non possono essere evitati, ma una scelta oculata del tipo societario da adottare può consentire di ottimizzare le risorse investite.

Difatti, la varietà di regolamentazione delle diverse tipologie societarie francesi, fa sì che ognuna di esse possa risultare più o meno adatta alle specifiche caratteristiche di una determinata impresa.

È per questo che operare tramite una veste giuridica adeguata alle esigenze del proprio business costituisce una scelta efficiente in termini economici; proprio come l’impiego di uno strumento societario inadatto alla gestione della propria attività può rivelarsi fonte di costi non necessari.

Sarà dunque opportuno effettuare approfondite valutazioni preliminari anche sul tipo di società più adatto alla gestione della propria filiale.

Un’analisi di questo tipo andrà condotta caso per caso, prendendo in considerazione le particolari caratteristiche dell’attività economica che la società estera ha intenzione di esercitare; è perciò impossibile stabilire dei criteri univoci che depongono a favore della scelta di questo o quel tipo societario.

L’imprenditrice che avesse intenzione di aprire una sede distaccata in Francia deve ponderare la scelta del tipo societario più adatto alle proprie esigenze insieme ad un professionista specializzato

d) Un tipo di società particolarmente versatile: la S.A.S.

Nonostante, come si è detto, la scelta del tipo societario vada ponderata caso per caso,   richiamiamo l’attenzione su di una forma di società francese molto diffusa, la société par actions simplifiée (in breve S.A.S.), la quale, in virtù della sua flessibilità, potrebbe rivelarsi un’opzione comoda e versatile per molte imprese estere che abbiano intenzione di aprire e gestire una filiale in Francia.

I principali vantaggi di questo tipo di società sono:

  • la responsabilità limitata

la responsabilità patrimoniale personale del socio per le obbligazioni assunte dalla società è limitata ai conferimenti, e non si estende dunque al resto del suo patrimonio;

  • l’assenza di un minimo legale per il capitale sociale

non è prevista dalla legge una soglia minima di valore dei conferimenti, pertanto la S.A.S. può scegliere liberamente la consistenza del proprio capitale sociale (teoricamente è anche possibile anche conferire 1 euro); inoltre, la S.A.S. può anche scegliere di avere un capitale sociale variabile;

  • la possibilità di costituirsi in forma unipersonale

vi è la possibilità che la compagine sociale della S.A.S. sia costituita da un solo socio, che in tal caso è denominata S.A.S.U. con particolare convenienza per le società estere che abbiano intenzione di esercitare un controllo totalitario sulla filiale. E’ bene inoltre ricordare che  la legge prevede delle semplificazioni contabili particolari per le S.A.S.U.  fra cui:

o   la possibilità di presentare un bilancio semplificato (senza Annexe) quando il volume di affari, il patrimonio e il numero dei dipendenti della società restano al di sotto di determinate soglie (Soglia delle Micro-Entreprises [2]);

o   la dispensa dalla delibera di approvazione del bilancio annuale quando il socio unico è anche Presidente della S.A.S.U. ;

o   la dispensa dalla relazione annuale sulla gestione (Rapport de Gestion) quando il volume di affari, il patrimonio e il numero dei dipendenti della società  restano al di sotto di determinate soglie (Soglia delle Petites-Entreprise[3]);

o   la possibilità di chiedere che i bilanci non vengano resi pubblici quando il volume di affari, il patrimonio e il numero dei dipendenti della società restano al di sotto di determinate soglie (Soglia delle Micro-Entreprises);

  • la flessibilità dello statuto

la legge prevede poche previsioni essenziali quanto alla presenza, al funzionamento ed alla nomina degli organi sociali, fra cui:

o   la nomina di un Presidente munito di rappresentanza legale nei confronti dei terzi;

o   la presenza di un’assemblea dei soci  ; la presenza obbligatoria di un organo di controllo (Commissaires aux comptes) è invece prevista solo al di sopra di certe soglie di fatturato e di dipendenti;

o   la necessaria deliberazione dell’assemblea per alcune decisioni particolari (ad es., trasferimento della sede legale).

Tutte le altre regole statutarie (quorum deliberativi, modalità di nomina degli amministratori, diritti di voto maggiorati ecc…) sono invece lasciate alla libera determinazione dei soci.

  • il regime fiscale alternativo su opzione

 La SAS è di diritto sottoposta all’IS. Tuttavia, quando vi è almeno un socio persona fisica che detiene almeno il 50% del capitale e in presenza di altre condizioni tra cui il fatto di non essere stata costituita da più di 5 anni, la SAS può scegliere di essere assoggettata al regime  delle imposte sui  redditi  (IR – impôt sur les revenus) per un periodo massimo di 5 anni dall’esercizio di tale opzione.

In conclusione, si ricorda comunque che, nonostante la disciplina della SAS sia più flessibile di quella di altri tipi societari e possa presentare dei vantaggi comparativi in questo senso, essa potrebbe non essere la scelta adatta a tutti i tipi di attività economica.

Si raccomanda perciò all’imprenditore che avesse intenzione di aprire una sede distaccata in Francia di ponderare la scelta del tipo societario più adatto alle proprie esigenze insieme ad un professionista specializzato.

Dott. Gabriele LEOPARDI

Praticante Avvocato

NOTE:

[1]  IS –Impôt sur les Sociétés / IR – Impôt sur le Revenu

[2] Article L123-16-1 Code de Commerce.

[3]  Article L232-1 Code de Commerce. 

L’opinione espressa in quest’articolo ha carattere meramente divulgativo.

L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale.

Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse.

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