In ogni sistema tributario, la residenza fiscale è un principio fondamentale in base al quale viene determinato chi sono i soggetti, persona fisica o giuridica, che devono pagare le imposte in quanto fisicamente presenti nel territorio dello Stato.
Con particolare riguardo alle persone fisiche, la residenza fiscale viene generalmente determinata secondo diversi criteri alternativi, che vanno dal criterio della dimora principale a quello del domicilio, da quello dello svolgimento di una professione a quello del centro degli interessi economici.
Vogliamo oggi concentrarci sul criterio del domicilio da un punto di vista fiscale di una persona fisica in Italia e in Francia e come tale nozione viene trattata nei due Paesi alla luce di alcuni recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali.
In Francia, tale criterio (inteso come centre des interets économiques) è stato al centro di una recente sentenza della Corte Amministrativa d’Appello di Parigi Arrêt de la CAA de Paris du 17 janvier 2025, n°23PA04058.
In Italia, il criterio del domicilio ha fatto l’oggetto di una recente riforma (D.lgs 209/2023 – Decreto Fiscalità Internazionale), in vigore dal 1° Gennaio 2024*, che ne ha determinato la nozione in senso fiscale, differenziandola da quella prevista dal Codice Civile.
Vediamo come si comporta il criterio del domicilio nei due Paesi transalpini, le conseguenze delle sua applicazione nonché i rapporti tra i criteri nazionali e convenzionali di residenza fiscale.
*Si rimanda sul punto al nostro articolo che commenta la Circolare 20/E del 4 Novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate
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Criteri di residenza fiscale in Francia e Italia
I criteri francesi secondo l’articolo 4 B del CGI
In Francia, l’articolo 4 B del CGI (Code Général des Impôts) prevede essenzialmente 4 criteri alternativi per la determinazione della residenza fiscale (in francese : domicile fiscal) delle persone fisiche ossia:
- la dimora familiare (foyer)
- il luogo di soggiorno principale (lieu de séjour principal)
- lo svolgimento di un’attività professionale, dipendente o autonoma, salvo che questa sia esercitata in via accessoria
- avere in Francia il centro dei propri interessi economici (centre des intérêts économiques).
*In Francia si fa la differenza tra domicilio fiscale ai sensi della normativa interna e residenza ai sensi delle convenzioni internazionale, detta “résidence conventionnelle”.
I criteri italiani secondo l’articolo 2 del TUIR
Diversamente dalla Francia, in Italia la residenza fiscale è determinata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) in base a 4 criteri alternativi, ossia sono residenti fiscali italiani coloro che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni negli anni bisestili):
- sono presenti fisicamente in Italia
- hanno la residenza ai sensi del Codice Civile ossa la loro dimora abituale
- hanno il domicilio inteso come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”
- salvo prova contraria, sono iscritte nei registri (anagrafe) della popolazione residente.
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Differenze tra il concetto di domicilio fiscale nei due Paesi
Con particolare riguardo alla nozione di domicilio in senso fiscale nei due Paesi, è evidente come in Francia il criterio del domicilio è di carattere esclusivamente economico (articolo 4 B lett. c).
Al contrario, in Italia la nozione di domicilio in senso fiscale è ormai dissociata da quella prevista dal Codice civile*, di carattere economico, in quanto la riforma del Decreto Fiscalità Internazionale ne ha definito la nozione in senso personale e familiare.
*Articolo 43 del Codice civile italiano.
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Precedente giurisprudenziale e posizione della CAA di Parigi
Un caso simile è stato trattato dalla sentenza della Corte Amministrativa di Appello di Parigi del 17 Gennaio 2025.
La Corte ha rigettato il ricorso, già respinto in primo grado, di un contribuente trasferitosi a Budapest con la propria famiglia per ragioni professionali, confermando il punto di vista dell’amministrazione fiscale che gli contestava il fatto di aver mantenuto la residenza fiscale francese in virtù del criterio del centro degli interessi economici.
La Corte fa notare come, nel caso particolare in cui il salario per l’impiego all’estero sia pagato da una società francese e il contribuente continui a detenere e ad amministrare il proprio patrimonio sito in Francia, il fatto di aver spostato la propria residenza familiare e fisica all’estero non sia sufficiente al fine di recidere il legame territoriale con la Francia.
In particolare, tale sentenza mette in luce come il criterio economico prevale su quello della residenza personale in tutti i casi in cui il contribuente non apporta la prova di avere reciso tutti i legami economici con la Francia.
Doppia residenza fiscale e Convenzione Italia-Francia
Abbiamo visto come, in Francia, il criterio del centro degli interessi economici possa prevalere sul criterio della presenza fisica e della situazione della propria dimora familiare all’estero.
E’ pertanto necessario prestare particolare attenzione alla valutazione dei propri interessi economici in Francia qualora ci si appresti a lasciare il Paese.
Tuttavia, nel caso in cui ci si sposti dalla Francia verso un Paese con cui esiste un Convenzione in materia fiscale, come è il caso dell’Italia, vi è a nostro avviso la possibilità di fare buon uso dei criteri convenzionali per far prevalere la residenza fiscale italiana su quella francese.
I criteri OCSE per risolvere i conflitti di residenza fiscale
Come sappiamo, le convenzioni contro le doppie imposizioni che si basano sul Modello OCSE contengono delle disposizioni in grado di risolvere i casi di doppia residenza fiscale (articolo 4, par. 2 – Residenza).
Nel caso della Convenzione franco-italiana in materia di imposte sui redditi e sulla fortuna, il paragrafo 2 dell’articolo 4 consente di risolvere i casi di doppia residenza fiscale facendo applicazione, in modo alternativo e gerarchicamente ordinato, di un certo numeri di criteri, come segue:
- Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 (ossia in applicazione dei criteri nazionali di ciascuno Stato contraente), una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, la situazione e’ risolta nel seguente modo:
- a) detta persona e’ considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, e’ considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si puo’ determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e’ considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e’ considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita’;
- d) se detta persona ha la nazionalita’ di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita’ di alcuno di essi, le autorita’ competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.”
Nel caso di cui sopra, supponendo che il contribuente possa dimostrare di avere la propria abitazione permanente solo in Italia e non più in Francia, ciò dovrebbe bastare per stabilire la residenza “convenzionale” della persona fisica in Italia, prevalendo sul criterio nazionale francese del centro degli interessi economici.
Ipotizzando che il contribuente abbia un’abitazione qualificabile come permanente in entrambi gli Stati, sarà necessario allora individuare il suo centro degli interessi vitali inteso in senso convenzionale ossia il centro degli interessi personali ed economici.
Tuttavia, qualora la persona residente in Italia si trovi nella stessa situazione del contribuente francese trasferitosi a Budapest, ossia con il centro dei propri interessi personali in Ungheria e il centro dei propri interessi economici in Francia, non sarà possibile, a nostro avviso, utilizzare il criterio convenzionale del “centro degli interessi vitali”.
Invero, tale criterio intende il centro degli interessi vitali come economici e personali e non ammette che l’interesse personale sia dissociato dall’interesse economico.
Pertanto, verrebbe in aiuto il criterio convenzionale successivo nell’ordine, ossia il criterio della presenza fisica (soggiorno abituale), che permetterebbe, a nostro avviso, al contribuente residente in Italia di far prevalere la residenza fiscale italiana su quella francese, basata sul criterio nazionale del centro degli interessi economici.
Tale impostazione è confortata dalla recentissima novella legislativa apportata dalla legge finanziaria francese per il 2025 alla norma fondamentale sulla residenza fiscale francese, ossia all’articolo 4 B del CGI.
Tale novella aggiunge un paragrafo all’articolo in questione, come segue:
“Le persone che soddisfano almeno uno dei criteri di cui ai punti da a) a c) del presente paragrafo 1 (ossia che sono residenti fiscali francesi secondo la normativa interna) non possono tuttavia essere considerate fiscalmente domiciliate in Francia se, in applicazione delle convenzioni internazionali sulla doppia imposizione, non sono considerate residenti in Francia.”
Tale novella legislativa conforta pertanto l’utilizzo dei criteri della residenza convenzionale previsti dalle Convenzioni al fine di risolvere i casi di doppia residenza fiscale derivanti dall’applicazione delle norme nazionali, chiarendo in particolare alcune ambiguità della giurisprudenza francese.
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Conclusioni e implicazioni pratiche
Riepilogo dei punti chiave
- In Francia, il centro degli interessi economici può rendere una persona residente fiscale francese anche se vive in Italia.
- La riforma italiana ha separato il concetto di domicilio fiscale da quello economico.
- Se il contribuente ha beni e redditi in Francia, il rischio di doppia residenza fiscale è alto.
- La Convenzione Italia-Francia può aiutare a far prevalere la residenza fiscale italiana.
Consulta la Convenzione fiscale tra Italia e Francia
La Convenzione franco-italiana contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sulla fortuna è consultabile qui per la versione italiana e qui per la versione francese.
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Rimaniamo a vostra disposizione per ogni domanda.
Studio Legale Internazionale AC Legal
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L’opinione espressa in quest’articolo ha carattere meramente divulgativo.
L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale.
Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse.
Qualora doveste avere un problema fiscale simile, Vi invitiamo a contattarci per una prima discussione del Vostro caso.

