Se un professionista stabilito in Francia fornisce una prestazione ad un cliente italiano, la ritenuta del 30% sul compenso si applica?
La ritenuta sui compensi del professionista residente in Italia
Secondo la legislazione fiscale italiana (1), gli enti commerciali e le società soggetti passivi IRES fiscalmente residenti in Italia, nella loro qualità di sostituti d’imposta, devono operare una ritenuta a titolo d’acconto IRPEF sui compensi versati ad un professionista residente fiscale italiano.
L’ammontare di tale ritenuta viene poi successivamente versata dal sostituto di imposta all’amministrazione fiscale e costituirà un credito che il professionista potrà poi far valere al momento della presentazione della sua dichiarazione dei redditi.
L’aliquota ordinaria di tale ritenuta d’acconto è attualmente fissata al 20% e si applica sull’importo del compenso lordo al netto dell’IVA e di ogni altra tassa o contributo.
La ritenuta viene operata soltanto sui redditi di lavoro autonomo dei professionisti indipendenti e non deve essere operata sui compensi per prestazioni erogate nell’esercizio di un’impresa commerciale fiscalmente residente in Italia. Così è in estrema sintesi il trattamento fiscale del compenso versato da un ente o una società commerciale ad un professionista italiano.
Quale ritenuta si applica se il compenso deve essere pagato ad un professionista che ha la propria sede all’estero?
Supponiamo che il professionista sia fiscalmente residente in Francia, paese nel quale paga le imposte presentando ogni anno la dichiarazione dei redditi.
Innanzitutto, secondo la legislazione italiana, ai compensi pagati a soggetti esteri si applica un’aliquota maggiorata del 30% (2).
Da notare che tale ritenuta maggiorata non si applica soltanto ai redditi di lavoro autonomo del professionista indipendente ma anche qualora la prestazione di servizi venga fornita tramite la propria impresa commerciale estera.
La ritenuta del 30% viene applicata a titolo d’imposta e non a titolo d’acconto come avviene per i professionisti residenti fiscali in Italia; da ciò ne consegue che l’imposta così trattenuta viene versata dal sostituto per conto del professionista a titolo definitivo senza che alcun altra imposta sia dovuta dal professionista estero allo stato italiano.
In quali casi si applica la ritenuta?
La legge prevede che la ritenuta del 30% sui compensi del professionista estero NON si applica nei seguenti casi:
a) quando la prestazione viene svolta materialmente all’estero;
oppure
b) quando il compenso viene corrisposto ad una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente;
Pertanto, per essere assoggettata a tale ritenuta la prestazione del professionista estero DEVE essere :
- realizzata materialmente nel territorio dello stato italiano;
- da un soggetto che NON possiede una stabile organizzazione (“base fissa”) in Italia.
Pertanto, il professionista italiano che svolge abitualmente la propria attività professionale in Francia e che saltuariamente si reca in Italia per fornire delle prestazioni di servizi senza avere una propria base fissa in tale paese (ossia un indirizzo professionale), deve dunque scontare la ritenuta sui compensi che gli vengono pagati?
Stando alla normativa interna italiana, la ritenuta dovrebbe applicarsi; tuttavia, è necessario valutare caso per caso in base ai criteri poc’anzi esposti se la prestazione può dirsi realizzata in Italia e ciò anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle circolari dell’Agenzia delle Entrate in materia.
La Convenzione franco-italiana contro le doppie imposizioni
A questo punto è importante notare che, anche nel caso in cui la prestazione venga localizzata in Italia, invocare l’applicazione della Convenzione franco-italiana contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio (3) potrebbe condurre alla non applicazione della ritenuta.
In effetti, ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione (Professioni indipendenti) (4), i redditi di un professionista possono essere tassati nello stato diverso da quello della sua residenza fiscale solamente qualora egli possieda nel primo stato una “base fissa” (5), ossia un indirizzo professionale per l’esercizio della professione.
Ciò significa che, in assenza di un indirizzo professionale in tale paese, lo stato nel quale la prestazione viene svolta non ha il diritto di tassare i compensi che vengono corrisposti al professionista estero dal soggetto residente.
Per le ragioni esposte, la ritenuta del 30% prevista dalla legislazione fiscale italiana non dovrebbe, in teoria, applicarsi ai compensi pagati al professionista residente fiscale francese che svolge saltuariamente in Italia le proprie prestazioni professionali; l’uso del condizionale è d’obbligo in quanto essendo ogni situazione diversa, è necessaria un’analisi caso per caso dei presupposti per l’applicazione di tale disposizione della Convenzione.
Si ritiene infine utile precisare che, una volta determinata la possibilità concreta di beneficiare dell’esenzione prevista dalla Convenzione, il professionista residente in Francia che intende evitare che la ritenuta sia applicata (e ciò in particolare al fine di non dover richiedere il rimborso dell’imposta versata dal cliente per suo conto) (6) dovrà farne espressa richiesta al proprio cliente italiano al quale dovrà essere fornita apposita documentazione.
NOTE :
(1) Art. 25, comma 1 del DPR 600/1973.
(2) Art. 25, comma 2 del DPR 600/1973.
(3) Firmata a Venezia il 5 Ottobre 1989.
(4) L’art. 14 della Convenzione recita come segue:
“1. I redditi che un residente di uno Stato ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività’ indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.”
(5) La “base fissa” costituisce la stabile organizzazione del professionista.
(6) Si vedano sul punto le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
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