web tax italiana

La web-tax italiana nel contesto dell’adattamento dei sistemi fiscali nazionali alle sfide dell’era digitale

Da ormai qualche tempo si sente parlare della necessità, per fini di equità fiscale, che le imprese multinazionali digitali come Google, Facebook o Amazon che operano in vari paesi senza avere una reale presenza fisica, siano tassate al pari delle altre imprese.

Il Rapporto dell'OCSE

Tale tematica è stata per la prima volta affrontata dall’OCSE nel suo rapporto del 2018 sulla digitalizzazione dell’economia globale (OECD – 2018 Interim Report on the Tax Challenges arising from Digitalisation). Attraverso tale rapporto, l’organizzazione internazionale ha dato conto in particolare:

Una delle opzioni passate in rassegna è stata quella per cui gli stati potrebbero introdurre un’imposta che colpirebbe il fatturato delle imprese digitali (turnover tax) nel momento in cui i servizi digitali sono utilizzati da un soggetto residente nel territorio dello stato.

Tale prelievo potrebbe avvenire tramite a) l’applicazione di una ritenuta operata dal cliente-impresa al momento del saldo della fattura emessa dall’impresa digitale ovvero b) su presentazione della dichiarazione delle operazioni effettuate nei confronti di clienti-imprese e consumatori nel territorio dello stato nel corso di un determinato periodo d’imposta.

L’opzione di un’imposta siffatta, insieme con una riforma del sistema di tassazione delle reddito delle società che vendono servizi digitali, è stata affrontata anche in sede europea e si è attualmente in attesa dell’approvazione delle relative direttive in tal senso.

Più informazione sull'imposta su servizi digitali?

Saremo lieti di avere un primo colloquio telefonico gratuito al fine di discutere delle Vostre necessità

Gli Stati Europei che impongono la Web-tax

Nel frattempo, alcuni Stati Membri dell’Unione Europea, tra i quali l’Italia, hanno già proceduto autonomamente all’introduzione di un’imposta sui servizi digitali.

Con i commi da 35 a 50 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 Dicembre 2018 n. 145), è in vigore in Italia dal 1 Gennaio 2019 un’imposta su servizi digitali.

Tuttavia, l’applicazione di tale imposta è attualmente sospesa fino al sessantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sono soggetti passivi di tale imposta i soggetti che esercitano un’attività di impresa digitale che nel corso dell’anno solare realizzano congiuntamente :

a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 Euro;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 Euro.

web tax imposta digitale
La web-tax mira alla tassazione dei giganti del digitale

Dai criteri di individuazione dei soggetti passivi si evince che tale imposta mira alla tassazione dei giganti del digitale come Amazon, Google e Facebook che producono ricavi da servizi digitali sul territorio nazionale oltre un certo limite.

Per quanto riguarda le attività tassate, si ritrovano:

Il ricavo tassabile è considerato al lordo dei costi di produzione e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

Il ricavo dell’impresa è tassabile se l’utente è localizzato nel territorio dello Stato ossia nei casi in cui :

per le attività pubblicitarie: la pubblicità è visualizzata dall’utente sul proprio dispositivo che viene utilizzato nel territorio dello stato per accedere a qualsiasi interfaccia digitale;

per le attività di messa a disposizione di piattaforme per la vendita di beni o servizi commerciali: nel momento in cui l’utente accede alla piattaforma nel territorio dello stato e conclude un’operazione di acquisto o di vendita;

per le attività di messa a disposizione di piattaforme per fini non commerciali: nel caso in cui l’utente dispone di un conto per l’accesso alla piattaforma;

per le attività di raccolta di dati di utenti generati dall’utilizzo di una piattaforma digitale: nel momento in cui i dati generati dell’utente che ha utilizzato la piattaforma o altro dispositivo vengono trasmessi.

L’imposta ha un’aliquota del 3% e si applica sui ricavi tassabili realizzati dall’impresa in ciascun trimestre.

Tale imposta deve essere versata entro il mese successivo a ciascun trimestre e le imprese digitali sono altresì tenute alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d’imposta.

L’opinione espressa in quest’articolo ha carattere divulgativo con riguardo ad una questione di fiscalità internazionale particolarmente complessa, che rimane in attesa di conferme.

L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale. 

Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse. 

Qualora doveste avere un problema fiscale simile, Vi invitiamo a contattarci per una prima discussione del Vostro caso.

Studio Legale Internazionale AC Legal

Non esitate a contattarci al fine di chiarire la Vostra situazione su tali tematiche; saremo lieti di aiutarVi.

CONTATTI