Vendita di un immobile in Francia – Tassazione della plusvalenza

Vendita di un immobile in Francia – Tassazione della plusvalenza (Parte Terza)

Tassazione delle plusvalenze immobiliari in Francia

Tassazione della plusvalenza

PARTE TERZA

Ai sensi dell’articolo 200 B del Code Général des impôts (CGI), la plusvalenza netta imponibile determinata in base ai criteri esposti nelle PARTI PRIMA e SECONDA è tassata in modo forfettario ossia ad un aliquota fissa corrispondente al 19% della plusvalenza netta imponibile. La plusvalenza è anche assoggettata ai Prélèvements Sociaux che al momento ammontano in totale al 17,2%, per un’aliquota  di imposizione totale pari al 36,2%. L’aliquota forfettaria del 19% e le stesse regole di determinazione della plusvalenza tassabile[1] si applicano anche ai contribuenti persone fisiche che realizzino una plusvalenza immobiliare in Francia essendo fiscalmente residenti all’estero [2].

Al contrario, per quanto riguarda i Prélèvements Sociaux, è bene notare che coloro che non sono residenti fiscali francesi e che dimostrino di non essere affiliati ad un regime obbligatorio di assicurazione medica francese sono esonerati dal pagamento della CSG (Contribution Sociale Généralisée) e della CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale). I non residenti, pertanto, non dovranno pagare sulla plusvalenza realizzata i Prélèvements al 17,2% ma soltanto la frazione relativa al Prélèvement de Solidarité che ammonta attualmente al 7,5%.

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Altre imposte

E’necessario ricordare l’esistenza di una tassa sulle plusvalenze elevate (Taxe sur les plus-values immobilières élevées – il cui barème va dal 2% fino al 6% con alcuni temperamenti) che si applica sulle plusvalenze immobiliari il cui ammontare netto imponibile è superiore a 50.000 €[3]. A tal proposito, è necessario ricordare che tale tassa colpisce l’intero imponibile (e non soltanto quello superiore alla soglia di 50.000 €) e che a tale imponibile viene applicata esclusivamente l’aliquota di riferimento dello scaglione (pertanto, tale tassa non viene applicata in modo progressivo). Inoltre, alle plusvalenze immobiliari derivanti dalla cessione di un terreno divenuto edificabile per decisione delle autorità locali può essere applicata un’imposta comunale aggiuntiva (Art. 1529 del CGI) nonché un’imposta nazionale aggiuntiva (Art. 1605 nonies del CGI).
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La "taxe sur les plus-values immobilières élevées" può essere applicata

Per leggere l’introduzione del tema QUALI CONSEGUENZE IN TERMINI DI TASSAZIONE DELLA PLUS-VALENZA? si veda la Parte Prima

Per conoscere di più sui ABATTEMENTS E MINUSVALENZE, si veda la Parte Seconda

Per sapere come fare la DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA, si veda la Parte Quarta

 

NOTE:

[1]     V. supra Par. 1 e seguenti.

[2]    Art. 244 bis A, III-bis, secondo comma  del CGI.

[3]     Per maggiori dettagli sul punto, si veda BOI-RFPI-TPVIE-20-20180824 Taxe sur les plus-values immobilières élevées – Modalités de détermination.    

L’opinione espressa in quest’articolo ha carattere divulgativo con riguardo ad una questione di fiscalità internazionale particolarmente complessa, che rimane in attesa di conferme.

L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale. 

Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse. 

Qualora doveste avere un problema fiscale simile, Vi invitiamo a contattarci per una prima discussione del Vostro caso.

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