Abattements e minusvalenze

Vendita di un immobile in Francia – Abattements e minusvalenze (Parte Seconda)

Abattements ammessi dalla legge – Determinazione della plus-valenza netta

Una volta determinata l’eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto del bene immobile secondo i criteri indicati nella PARTE PRIMA, devono prendersi in considerazione alcune deduzioni forfettarie (abattements) che la legge accorda al contribuente che vende un immobile e che variano a seconda della durata di detenzione del bene immobile.

SECONDA PARTE

Ai fini delle imposte sui redditi, le deduzioni sono concesse nei seguenti termini:

6% per ogni anno di detenzione oltre il 5° e fino al 21° anno;

4% alla fine del 22° anno di detenzione.

Ciò avrebbe come conseguenza che la plusvalenza è esonerata a partire dal ventiduesimo anno di detenzione ai fini delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda invece i Prélèvements Sociaux, le deduzioni sono concesse nei seguenti termini:

1,65% per ogni anno di detenzione oltre il 5° e fino al 21° anno;

1,60% per il 22° anno di detenzione;

9% per ogni anno oltre il 22°.

L’esenzione dai Prélèvements Sociaux è acquisita una volta compiuto il 30° anno di detenzione; da ciò deriva che la plusvalenza immobiliare è esente da imposte e contributi a partire dal 30° anno di detenzione.

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Un cenno a parte merita il cosiddetto Abattement Exceptionnel [1] previsto dall’articolo 28 della legge n° 2017-1775 28 décembre 2017 – Loi de finances rectificative pour 2017 che si applica, salvo eccezioni e nel rispetto di determinate condizioni [2], alle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili o di terreni edificabili destinati alla demolizione in vista della ricostruzione di uno o più edifici collettivi residenziali, localizzati in aree geografiche caratterizzate da uno squilibrio particolarmente forte tra offerta e domanda di alloggi.

In tali casi, la plusvalenza  beneficia di un abattement di base del 70% che può essere elevato fino all’85% nei casi in cui il cessionario si impegna, con menzione nell’atto di compravendita, a realizzare un alloggio sociale e/o intermedio il cui spazio abitativo rappresenta almeno il 50% della superficie totale delle costruzioni menzionate sul permesso di costruzione relativo al programma di sviluppo immobiliare.

1.3. Minusvalenze immobiliari

Per quanto riguarda la possibilità di prendere in conto eventuali minusvalenze da far valere sulla plusvalenza imponibile, in linea di principio ciò non è possibile nemmeno nei casi in cui la minusvalenza è stata maturata nello stesso anno della plusvalenza ovvero nei casi in cui la minusvalenza derivi dalla vendita frazionata di più parti di un immobile che è stato  originariamente oggetto di un’unica compravendita.

Tuttavia, nel rispetto di determinate condizioni, esistono due eccezioni a tale divieto per le quali si rimanda alla lettura della dottrina fiscale francese. [3]

In alcuni casi la plusvalenza beneficia di un abattement di base del 70% che può essere elevato fino all’85%

Per leggere l’introduzione del tema QUALI CONSEGUENZE IN TERMINI DI TASSAZIONE DELLA PLUS-VALENZA? si veda la Parte Prima

Per conoscere le modalità della tassazione della plusvalenza, si proceda con la lettura della –  TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI IN FRANCIA – TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA E ALTRE IMPOSTE.

Per sapere come fare la DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA, si veda la Parte Quarta

 

NOTE:

[1] E’ necessario tener presente che tale deduzione eccezionale è temporanea in quanto è prevista soltanto per le vendite immobiliari 1) la cui relativa promessa o contratto preliminare siano state conclusi nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2018 e il 31 Dicembre 2020 e 2) la vendita sia stata perfezionata entro i 2 anni successivi. Ciò  significa che tale misura sarà applicabile alle vendite perfezionate entro il 31 Dicembre 2022.

[2] Si veda BOI-RFPI-PVI-20-20-20180824 – Plus-values immobilières – Détermination de la plus-value imposable – III.

[3] Si veda BOI-RFPI-PVI-20-20-20180824 – Plus-values immobilières – Détermination de la plus-value imposable – II – B.

L’opinione espressa in quest’articolo ha carattere divulgativo con riguardo ad una questione di fiscalità internazionale particolarmente complessa, che rimane in attesa di conferme.

L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale. 

Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse. 

Qualora doveste avere un problema fiscale simile, Vi invitiamo a contattarci per una prima discussione del Vostro caso.

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