Secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 18725 del 27 Luglio 2017), la donazione di una (consistente e non modica) somma di denaro effettuata tramite bonifico bancario deve considerarsi nulla per mancanza di atto pubblico, in violazione dell’art. 782 del Codice Civile.
Prima di tale sentenza, la donazione di somme di denaro veniva considerata alla stregua di una donazione “indiretta”, ossia una liberalità valida anche senza la forma solenne dell’atto pubblico in quanto rientrante in altri tipi negoziali previsti dalla legge (si pensi al caso “classico” dei genitori che mettono a disposizione del figlio una somma di denaro per l’acquisto di un appartamento, tradizionalmente qualificato come un contratto a favore di terzo – art. 1411 del Codice Civile ).
In effetti, tale tipo di donazione “indiretta” era considerata come giuridicamente valida dal momento che si otteneva “indirettamente” l’effetto negoziale della donazione tramite un diverso contratto (ossia il contratto a favore di terzo) che presuppone la partecipazione di tre parti: il donante, il beneficiario e l’istituto di credito.
Le Sezioni Unite hanno invece escluso in tali circostanze la configurabilità di una siffatta operazione c.d. trilaterale dal momento che l’intermediazione dell’istituto di credito costituirebbe soltanto uno strumento per l’esecuzione dell’accordo negoziale delle parti, rispetto al quale la banca rimarrebbe del tutto estranea.
Sulla base di tale ragionamento, la Cassazione ha pertanto affermato che tale tipo di donazioni devono considerarsi come donazioni tipiche e dirette che, in quanto tali, richiedono la forma solenne dell’atto pubblico sotto pena di nullità.
La nullità della donazione comporta che essa resti improduttiva di effetti giuridici sul piano civilistico come sul piano fiscale.
Sotto il profilo civilistico, le somme di denaro oggetto della donazione sono considerate come mai uscite dal patrimonio del donante a prescindere dall’eventuale lesione della quota di legittima, il che vuol dire che al decesso del donante tali somme potranno essere rivendicate dai suoi eredi.
Sotto il profilo fiscale, tale donazione, in quanto nulla, non potrà considerarsi assoggettata ad imposta né di donazione né di registro, per difetto di capacità contributiva, nell’un caso, e per mancanza dell’atto da registrare, nell’altro.
Lo stesso principio si applicherebbe alle donazioni effettuate tramite consegna brevi manu di titoli al portatore quali ad esempio i libretti bancari o postali ovvero di assegni bancari o circolari rimessi dal donante al beneficiario, i quali, pertanto, rientrerebbero nella fattispecie delle donazioni dirette soggette ad atto pubblico.
Infine, le Sezioni Unite hanno affermato che rimangono donazioni “indirette” validamente effettuate senza atto pubblico le seguenti fattispecie:
- pagamento del debito altrui (ad es., il genitore che paga il mutuo contratto dal figlio – adempimento del terzo di cui all’art. 1180 del Codice Civile);
- pagamento del prezzo dovuto da altri (ad es., il genitore che paga il prezzo dell’appartamento dovuto dal figlio intestatario – idem : art. 1180 del Codice Civile);
- versamento di somme su di un conto cointestato (contratto a favore di terzo – art. 1411 del Codice Civile) ;
- vendita di un bene a prezzo simbolico (la donazione in tal caso starebbe nella differenza tra il valore venale del bene e il prezzo pagato);
- rinuncia a un credito nei confronti del debitore (Remissione del debito – art. 1236 del Codice Civile).
L’opinione espressa in quest’articolo ha carattere divulgativo con riguardo ad una questione di fiscalità internazionale particolarmente complessa, che rimane in attesa di conferme.
L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale.
Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse.
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