Redditi da locazione di un immobile sito in Francia e proprietario residente in Italia - quale regime fiscale si applica ? (parte quarta)

Redditi da locazione di un immobile sito in Francia e proprietario residente in Italia : quale regime fiscale si applica ? (parte quarta)

PARTE QUARTA

2. LA TASSAZIONE IN ITALIA DEI REDDITI DA LOCAZIONE DI ORIGINE FRANCESE

Come accennato nell’introduzione alla Parte Prima, i redditi da locazione derivanti da un immobile sito in Francia sono assoggettati a tassazione anche in Italia.

L’imposizione di tali redditi in Italia è principalmente dovuta al fatto che :

1) ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – DPR 917/1986), l’imposta sui redditi si applica su tutti i redditi ovunque prodotti dal soggetto residente nel territorio dello stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR;

2) la convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra l’Italia e la Francia (5 Ottobre 1989) non esclude che tali redditi siano imponibili in entrambi gli stati contraenti (si veda l’art. 6 della Convenzione franco-italiana contro le Doppie Imposizioni in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio).

Tuttavia, ai sensi dell’art. 165, comma 1 del TUIR, le imposte pagate in Francia a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta in Italia (fino a concorrenza della quota d’imposta italiana calcolata sulla quota di redditi esteri del contribuente).

 

Per quanto riguarda la qualificazione dei redditi da locazione esteri, tali redditi sono considerati come Redditi Diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. f) del TUIR e dovranno essere indicati nel Quadro D del modello 730 ovvero nel Quadro RL del Modello Unico.

Per quanto riguarda invece l’ammontare del reddito da locazione estero da dichiarare, ai sensi dell’art. 70, comma 2 del TUIR, questo deve corrispondere all’ “ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta”, il che significa che dovrà essere dichiarato in Italia il reddito netto imponibile così come è stato calcolato ai fini della dichiarazione dei redditi francese.

E’ bene notare inoltre che il possesso di un immobile estero da parte di un residente fiscale italiano obbliga quest’ultimo a dichiarare annualmente il valore di tale immobile nel Quadro RW del Modello Unico. Si è tuttavia esonerati da tale obbligo per i periodi d’imposta successivi alla prima dichiarazione dell’immobile nel caso in cui non vi siano state variazioni, salvo i casi in cui si è tenuti al versamento dell’Imposta patrimoniale sul Valore degli Immobili situati all’Estero (IVIE) per la liquidazione della quale è necessaria la compilazione del Quadro RW.

L’opinione espressa in quest’articolo ha carattere divulgativo con riguardo ad una questione di fiscalità internazionale particolarmente complessa, che rimane in attesa di conferme.

L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale. 

Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse. 

Qualora doveste avere un problema fiscale simile, Vi invitiamo a contattarci per una prima discussione del Vostro caso.

Studio Legale Internazionale AC Legal

Non esitate a contattarci al fine di chiarire la Vostra situazione su tali tematiche; saremo lieti di aiutarVi.

CONTATTI