Quali sono i vantaggi fiscali riguardanti le polizze vita o "assurance-vie" in Francia e come beneficiarne ?
INTRODUZIONE
Le persone che vivono e lavorano in Francia sanno che le polizze vita o assicurazioni sulla vita – assurance-vie – sono una forma di risparmio particolarmente attrattiva in quanto consentono di risparmiare senza vincoli, con un rendimento interessante nel lungo periodo e con un trattamento fiscale vantaggioso.
In effetti, i guadagni generati dall’assurance-vie possono essere esenti da tassazione qualora le somme vengano riscattate in occasione di determinati eventi (come ad es., perdita dell’impiego dell’assicurato, pensionamento anticipato, tra gli altri) ovvero beneficiare di un’esenzione o di un’imposta sostitutiva (variabile) secondo la durata del contratto, la data della sua sottoscrizione e la date di versamento delle somme.
L’altro vantaggio non indifferente delle assicurazioni sulla vita è il fatto che le somme investite non cadono nella successione dell’assicurato.
In effetti, l’assurance-vie riveste la forma di un contratto di polizza assicurativa in cui l’assicurato nomina un beneficiario al quale le somme investite verranno versate sotto forma di rendita o di capitale al verificarsi della scadenza del contratto ovvero al decesso dell’assicurato.
Nel presente articolo ci occuperemo unicamente del caso in cui il riscatto della polizza sia connesso al decesso dell’assicurato, esaminando in particolare i diversi regimi fiscali che si applicano a tale fattispecie nonché in particolare il regime applicabile al residente fiscale francese beneficiario di polizze vita aperte da un assicurato residente fiscale italiano.
In Francia, le somme versate al beneficiario al momento del decesso dell’assicurato sono soggette ad un diverso trattamento fiscale secondo :
- la data di sottoscrizione del contratto da parte dell’assicurato
- la data di versamento delle somme da parte dell’assicurato
In effetti, a partire dalle polizze sottoscritte dopo il 20/11/1991, la legislazione fiscale francese ha esteso l’applicazione delle imposte di successione alle somme riscattate che sono state versate dall’assicurato nella polizza dopo il compimento dei 70 anni.
I diversi regimi di tassazione possono essere riassunti come segue:
REGIME N. 1
Polizze sottoscritte successivamente al 20/11/1991
e
le cui primes siano state versate dopo il 13/10/1998:
Le somme versate al beneficiario sono tassate nel seguente modo :
1) Per le primes versate prima dei 70 anni dell’assicurato:
a) fino a 700.000 € di somme ricevute, imposta del 20%* dopo aver applicato un abattement di 152.500 €
b) oltre i 700.000 € di somme ricevute, imposta del 31,25%.
Ciò è quanto stabilito dall’articolo 990 I del Code Général des Impôts (CGI).
2) Per quanto riguarda le primes versate dopo i 70 anni dell’assicurato:
si applicano i droits de succession à titre gratuit ossia le imposte sulle successioni francesi (con le aliquote previste dall’articolo 777 del CGI).
dopo aver applicato un abattement globale di 30.500 € nonché gli abattements ordinari previsti in base al legame di parentela (ad esempio, 100.000 € tra padre e figlio).
Ciò è quanto stabilito dall’articolo 757 B del Code Général des Impôts.
REGIME N. 2
Se la polizza vita è stata sottoscritta prima del 20/11/1991, sulle primes versate prima del 13/10/1998, non si applicano imposte.
REGIME N. 3
Se la polizza vita è stata sottoscritta dopo il 20/11/1991,
le somme versate prima dei 70 anni dell’assicurato non sono soggette a tassazione,
mentre sono assoggettate alle imposte sulle successione di cui al REGIME 1 b) quelle versate dopo i 70 anni dell’assicurato.
REGIME N. 4
Se la polizza vita è stata sottoscritta prima del 20/11/1991,
alle somme versate successivamente al 13/10/1998,
si applicano le stesse imposte sostitutive di cui al REGIME 1 a) ,
con la differenza notevole che per le somme versate dopo i 70 anni dell’assicurato NON si applicano le imposte di successione francesi di cui al REGIME 1 b).
Le deduzioni fiscali previste in Francia per il beneficiario di una polizza vita
E’ bene notare che, quando le imposte sulle successioni francesi trovano applicazione, gli abattements di diritto comune previsti in base al legame di parentela sono cumulabili con l’abattement globale di 30.500 €.
Inoltre, la dottrina interpretativa dell’amministrazione afferma che la disciplina delle imposte di successione e quindi anche i relativi abattements si applicano al beneficiario di un’assicurazione sulla vita a prescindere dalla sua qualità di erede o legatario, testualmente come segue:
“L’assoggettamento alle imposte di successione, secondo quanto disposto dall’articolo 757 B del CGI, delle somme dovute da un assicuratore in base a contratti stipulati a partire dal 20 novembre 1991 a un beneficiario specifico, è indipendente dal fatto che quest’ultimo sia o meno l’erede, il legatario o il donatario dell’assicurato deceduto. Tali somme danno quindi luogo, alla frazione superiore a 30.500 euro dei premi pagati dopo il 70° compleanno dell’assicurato, all’applicazione delle imposte di successione alle condizioni di diritto comune secondo il rapporto di parentela tra il beneficiario e l’assicurato.
Di conseguenza, devono essere applicate le deduzioni (abattements) previste dall’articolo 779 del CGI e dall’articolo 788 del CGI, che costituiscono un elemento della tariffa delle imposte di successione.
Di conseguenza, la deduzione prevista nel II dell’articolo 779 del CGI si applica alle somme ricevute da un beneficiario che non sia un erede, legatario o donatario dell’assicurato deceduto, se non è in grado di lavorare in condizioni normali, a causa di un’infermità fisica o mentale, congenita o acquisita (RM Briand n°22518, JO AN del 12 aprile 1999, p 2208).”
Da tale circolare si evince un particolare importante: la disciplina in materia di imposte sulle successioni francesi si applica integralmente alle polizze vita, sebbene quest’ultime formalmente non facciano parte della successione dell’assicurato.
Ora, ci si chiede quale sia la tassazione delle polizze vita sottoscritte da un assicurato italiano che ha indicato come beneficiario un residente fiscale francese alla luce delle norme interne e internazionali francesi.
La nostra opinione è che, per ragioni di coerenza e pena un’ingiustificabile discriminazione, se si applica integralmente la disciplina fiscale interna francese in materia di imposte sulle successioni alle polizze vita francesi, allora anche la disciplina fiscale internazionale deve trovare applicazione nei casi in cui le polizze vita sono estere.
Nella seconda parte di quest’articolo troverete un analisi approfondito su questo tema altrettanto interessante per i residenti fiscali francesi.
L’opinione espressa in quest’articolo ha carattere divulgativo con riguardo ad una questione di fiscalità internazionale particolarmente complessa, che rimane in attesa di conferme.
L’articolo non ha in alcun modo valore di parere legale.
Inoltre, è bene ricordare che la tematica fiscale di ogni cliente è diversa in quanto le situazioni personali e patrimoniali sono, nella maggior parte dei casi, essenzialmente diverse.
Qualora doveste avere un problema fiscale simile, Vi invitiamo a contattarci per una prima discussione del Vostro caso.
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